Art. 6 
 
                      Procedura di valutazione 
 
  1. Ai fini del finanziamento  degli  interventi,  e'  istituito  un
Comitato di valutazione,  composto  da  sette  membri  designati  tra
soggetti di comprovata professionalita' come di seguito indicato:  un
rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della
Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura
di missione sisma 2009, un rappresentante  designato  d'intesa  dalle
quattro ANCI regionali. Al Comitato di  valutazione  partecipano  due
rappresentanti del soggetto gestore che curano i profili istruttori e
di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione e'
costituito con decreto del Commissario straordinario sisma  2016  che
indica altresi' il presidente scelto tra i due membri  designati  dai
soggetti attuatori.  Il  Comitato  di  valutazione  opera  in  seduta
permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale  anche  in
remoto. 
  2. Il soggetto gestore provvede all'istruttoria  di  ammissibilita'
formale di tutte le domande presentate, e ad un primo esame di merito
delle domande ammesse, sulla base dei seguenti criteri di selezione e
valutazione: 
    a) «Impatto occupazionale, economico  e  sociale  dell'intervento
progettuale», da declinarsi attraverso l'analisi: della capacita' del
progetto di determinare un incremento  diretto  dell'occupazione,  in
particolare femminile e giovanile,  ed  azioni  di  reinserimento  di
disoccupati;  della  capacita'  del  progetto  di  contribuire   allo
sviluppo  imprenditoriale  del  territorio  e  alla   attivazione   e
diffusione di opportunita' di impresa; della capacita'  del  progetto
di contribuire al mantenimento della residenzialita' ed al  contrasto
dello spopolamento; della capacita' del progetto  di  determinare  un
aumento delle presenze turistiche; della capacita'  del  progetto  di
favorire l'inclusione e l'innovazione sociale; 
    b) «Validita'  della  proposta  dal  punto  di  vista  culturale,
naturalistico e sociale; coerenza con gli obiettivi  della  misura  e
corrispondenza con le caratteristiche del territorio», da  declinarsi
attraverso l'analisi: della capacita' dell'intervento progettuale  di
valorizzare  il  patrimonio  culturale,  ambientale  e  sociale   del
territorio, con prioritario  riferimento  agli  immobili  oggetto  di
ricostruzione   post-sisma;   della   definizione   quantitativa    e
qualitativa degli obiettivi e dei risultati attesi e validita'  della
metodologia  presentata  per  il   raggiungimento   delle   finalita'
progettuali; del valore strategico del progetto per gli obiettivi  di
promozione e marketing del territorio, anche regionale, attraverso la
valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sociale; 
    c) «Sostenibilita' economico-gestionale del  progetto,  validita'
delle scelte organizzative e garanzie per il mantenimento  nel  tempo
dell'iniziativa  (minimo cinque  anni)»,  da  declinarsi   attraverso
l'analisi:  della  presenza  ed  adeguatezza  del   partner   privato
selezionato, e della affidabilita'  e  validita'  dell'organizzazione
complessiva preposta alla gestione dell'intervento e delle competenze
coinvolte; della qualita' del piano  di  sostenibilita'  economica  e
della validita' delle garanzie per  il  mantenimento  dell'iniziativa
nel  tempo;  del  ruolo  e  della  misura   del   cofinanziamento   e
dell'apporto del partner privato alle finalita' progettuali; 
    d) «Coinvolgimento del territorio e qualita' dell'aggregazione  e
delle reti coinvolte», da declinarsi attraverso l'analisi: del numero
ed articolazione  dei  soggetti  pubblici  e  privati  coinvolti  nel
partenariato  e  nella  rete  dei  proponenti   l'iniziativa;   della
qualita', capacita' ed esperienza del partenariato  coinvolto;  della
integrazione e collegamento del  progetto  con  altri  interventi  di
sviluppo locale e capacita' di sviluppo di azioni di  sistema;  della
capacita'   dell'intervento   di   coinvolgere   gli    stakeholders,
l'associazionismo e di favorire la partecipazione territoriale; della
capacita' del progetto di collegarsi a  circuiti  turistico-culturali
di livello regionale e nazionale e di  diventare  componente  di  una
offerta integrata. 
  3.  Terminato  il  primo  esame  di  merito,  il  soggetto  gestore
trasmette al Comitato di valutazione di cui al comma 1 l'elenco delle
proposte ammesse, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da
una relazione istruttoria contenente la proposta di assegnazione  dei
relativi punteggi sulla base dei suddetti criteri. 
  4. Il Comitato  di  valutazione  esamina  nel  merito  le  proposte
ricevute, sulla base dei criteri di selezione suindicati, ed  esprime
la valutazione definitiva, formulando una proposta di graduatoria che
trasmette alla Cabina di  coordinamento  integrata,  insieme  con  la
documentazione  utile   alla   definizione   del   provvedimento   di
concessione ottenuta dai soggetti proponenti. 
  5. La Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art.  14-bis
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  delibera  circa  l'ammissione  a
finanziamento; i soggetti attuatori provvedono alla pubblicazione dei
relativi atti sui  loro  siti  istituzionali,  e  all'emanazione  dei
decreti di concessione del finanziamento.