Art. 6 Procedura di valutazione 1. Ai fini del finanziamento degli interventi, e' istituito un Comitato di valutazione, composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalita' come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del soggetto gestore che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione e' costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresi' il presidente scelto tra i due membri designati dai soggetti attuatori. Il Comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto. 2. Il soggetto gestore provvede all'istruttoria di ammissibilita' formale di tutte le domande presentate, e ad un primo esame di merito delle domande ammesse, sulla base dei seguenti criteri di selezione e valutazione: a) «Impatto occupazionale, economico e sociale dell'intervento progettuale», da declinarsi attraverso l'analisi: della capacita' del progetto di determinare un incremento diretto dell'occupazione, in particolare femminile e giovanile, ed azioni di reinserimento di disoccupati; della capacita' del progetto di contribuire allo sviluppo imprenditoriale del territorio e alla attivazione e diffusione di opportunita' di impresa; della capacita' del progetto di contribuire al mantenimento della residenzialita' ed al contrasto dello spopolamento; della capacita' del progetto di determinare un aumento delle presenze turistiche; della capacita' del progetto di favorire l'inclusione e l'innovazione sociale; b) «Validita' della proposta dal punto di vista culturale, naturalistico e sociale; coerenza con gli obiettivi della misura e corrispondenza con le caratteristiche del territorio», da declinarsi attraverso l'analisi: della capacita' dell'intervento progettuale di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e sociale del territorio, con prioritario riferimento agli immobili oggetto di ricostruzione post-sisma; della definizione quantitativa e qualitativa degli obiettivi e dei risultati attesi e validita' della metodologia presentata per il raggiungimento delle finalita' progettuali; del valore strategico del progetto per gli obiettivi di promozione e marketing del territorio, anche regionale, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sociale; c) «Sostenibilita' economico-gestionale del progetto, validita' delle scelte organizzative e garanzie per il mantenimento nel tempo dell'iniziativa (minimo cinque anni)», da declinarsi attraverso l'analisi: della presenza ed adeguatezza del partner privato selezionato, e della affidabilita' e validita' dell'organizzazione complessiva preposta alla gestione dell'intervento e delle competenze coinvolte; della qualita' del piano di sostenibilita' economica e della validita' delle garanzie per il mantenimento dell'iniziativa nel tempo; del ruolo e della misura del cofinanziamento e dell'apporto del partner privato alle finalita' progettuali; d) «Coinvolgimento del territorio e qualita' dell'aggregazione e delle reti coinvolte», da declinarsi attraverso l'analisi: del numero ed articolazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel partenariato e nella rete dei proponenti l'iniziativa; della qualita', capacita' ed esperienza del partenariato coinvolto; della integrazione e collegamento del progetto con altri interventi di sviluppo locale e capacita' di sviluppo di azioni di sistema; della capacita' dell'intervento di coinvolgere gli stakeholders, l'associazionismo e di favorire la partecipazione territoriale; della capacita' del progetto di collegarsi a circuiti turistico-culturali di livello regionale e nazionale e di diventare componente di una offerta integrata. 3. Terminato il primo esame di merito, il soggetto gestore trasmette al Comitato di valutazione di cui al comma 1 l'elenco delle proposte ammesse, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente la proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti criteri. 4. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, sulla base dei criteri di selezione suindicati, ed esprime la valutazione definitiva, formulando una proposta di graduatoria che trasmette alla Cabina di coordinamento integrata, insieme con la documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione ottenuta dai soggetti proponenti. 5. La Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, delibera circa l'ammissione a finanziamento; i soggetti attuatori provvedono alla pubblicazione dei relativi atti sui loro siti istituzionali, e all'emanazione dei decreti di concessione del finanziamento.