Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»; Considerato altresi' che la Cabina di coordinamento integrata, nella seduta del 22 aprile 2022, ha approvato, tra l'altro, le ordinanze numeri. 20 e 21, e che le stesse ordinanze sono state trasmesse alla Corte dei conti ai fini del controllo preventivo di legittimita'; Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti in ordine alle suddette ordinanze acquisiti al prot. CGRTS-12038 e 12039 del 13 maggio 2022; Preso atto inoltre delle intervenute modifiche alla disciplina in materia di aiuti di stato, in particolare rispetto al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C(2022) 1890 final; Ritenuto opportuno considerare anche tal ultimo regime di aiuto al fine di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016; Ritenuto opportuno altresi' emendare le ordinanze in epigrafe alla luce di chiarimenti intercorsi con il soggetto gestore dei relativi interventi; Ritenuto necessario apportare le correzioni formali, le modifiche e le integrazioni richieste dalla Corte dei conti, nonche' le ulteriori integrazioni derivanti dal recepimento delle modifiche al citato Temporary framework Ukraine e delle precisazioni fornite dal soggetto gestore Invitalia attraverso un'unica ordinanza correttiva e integrativa; Considerato che i regimi di aiuto di cui alle sezioni del TF 3.1, 3.6, 3.7, 3.8, risultano nel frattempo scaduti; Acquisita nella Cabina di coordinamento del 29 giugno 2022 l'intesa espressa dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, cons. Carlo Presenti, e dai presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; Dispone: Art. 1 Modifiche, correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022 1. All'ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022 sono apportate le seguenti modifiche: all'art. 3, comma 1, dopo le parole «per un totale complessivo di euro 80.000.000,00 (ottantamilioni/00)» sono aggiunte le seguenti parole: «al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore»; all'art. 5, lettera a), le parole «del medesimo regolamento» sono sostituite dalle parole «del regolamento (UE) 615/2014 GBER»; nell'art. 2 il comma 5 e' soppresso il seguente periodo «i termini di apertura dello sportello di cui all'art. 7, comma 1, della presente ordinanza». nell'art. 2 e' inserito il seguente comma 6: «6. Il Commissario straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d'intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad indicare al soggetto gestore le date e le modalita' di pubblicazione del bando, i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande, in coerenza con il decreto ministeriale MEF del 15 luglio 2021, e approva altresi' la relativa modulistica.». 2. Allo schema di bando allegato alla ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022, denominato «Contratto di sviluppo sisma», sono apportate le seguenti modifiche: alla pagina 1, prima delle parole «art. 1» sono aggiunte le parole «Titolo I»; all'art. 2 comma 2 dopo le parole «a valere sulla dotazione di cui al Fondo complementare di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti parole: «al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore»; all'art. 14 comma 1 lettera b), dopo le parole «e assimilate» sono aggiunte le seguenti parole: «(e' escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)».