Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016. 
 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure  urgenti  per  gli  investimenti»  ed  in
particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede  che  «Le
risorse nazionali  degli  interventi  del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari di cui al  comma  1  sono  ripartite  come
segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le  annualita'  sopra
indicati, nei pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  riferiti   al   seguente
programma: 1. Interventi per le aree del terremoto  del  2009  e  del
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro
per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni  di
euro per l'anno 2026»; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato
«Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche'
l'art.  14-bis,  recante  «Governance  degli  interventi  del   Piano
complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009
e del 2016»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto
disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101, si  individuano  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali
determinati per ciascun programma, intervento e progetto  del  Piano,
nonche' le relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 relativo all'assegnazione  delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target; 
  Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non   arrecare   un   danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Considerato che la Cabina  di  coordinamento  integrata,  ai  sensi
dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio  2021,  n.
77, ha deliberato in data 30  settembre  2021,  l'approvazione  e  la
contestuale  trasmissione  al  MEF  dell'atto  di  «Individuazione  e
approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal  Piano
complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del  2016
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera  b  del  decreto-legge  del  6
maggio 2021, n. 59,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio
2021 n. 108»; 
  Considerato altresi' che  la  Cabina  di  coordinamento  integrata,
nella seduta del 22  aprile  2022,  ha  approvato,  tra  l'altro,  le
ordinanze numeri. 20 e 21, e  che  le  stesse  ordinanze  sono  state
trasmesse alla Corte dei conti ai fini del  controllo  preventivo  di
legittimita'; 
  Visti i rilievi formulati dalla Corte  dei  conti  in  ordine  alle
suddette ordinanze acquisiti al prot.  CGRTS-12038  e  12039  del  13
maggio 2022; 
  Preso atto inoltre delle intervenute modifiche alla  disciplina  in
materia  di  aiuti  di  stato,  in  particolare  rispetto  al  Quadro
temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina di cui alla comunicazione della Commissione europea del  23
marzo 2022 C(2022) 1890 final; 
  Ritenuto opportuno considerare anche tal ultimo regime di aiuto  al
fine di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree  simiche
2009 e 2016; 
  Ritenuto opportuno altresi' emendare le ordinanze in epigrafe  alla
luce di chiarimenti intercorsi con il soggetto gestore  dei  relativi
interventi; 
  Ritenuto necessario apportare le correzioni formali, le modifiche e
le integrazioni richieste dalla Corte dei conti, nonche' le ulteriori
integrazioni derivanti dal  recepimento  delle  modifiche  al  citato
Temporary framework Ukraine e delle precisazioni fornite dal soggetto
gestore  Invitalia  attraverso  un'unica   ordinanza   correttiva   e
integrativa; 
  Considerato che i regimi di aiuto di cui alle sezioni del  TF  3.1,
3.6, 3.7, 3.8, risultano nel frattempo scaduti; 
  Acquisita nella Cabina di coordinamento del 29 giugno 2022 l'intesa
espressa dal coordinatore della Struttura  di  missione  sisma  2009,
cons. Carlo Presenti, e dai presidenti delle regioni Abruzzo,  Lazio,
Marche, Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche, correzioni e integrazioni 
               alla ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022 
 
  1. All'ordinanza n.  20  del  27  aprile  2022  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    all'art. 3, comma 1, dopo le parole «per un totale complessivo di
euro 80.000.000,00 (ottantamilioni/00)»  sono  aggiunte  le  seguenti
parole: «al lordo degli oneri di gestione  riconosciuti  al  soggetto
gestore»; 
    all'art. 5, lettera a), le parole «del medesimo regolamento» sono
sostituite dalle parole «del regolamento (UE) 615/2014 GBER»; 
    nell'art. 2 il comma  5  e'  soppresso  il  seguente  periodo  «i
termini di apertura dello sportello di cui all'art. 7, comma 1, della
presente ordinanza». 
    nell'art. 2 e' inserito il seguente comma 6: 
      «6.  Il  Commissario  straordinario  sisma  2016  provvede  con
decreto, d'intesa  con  la  Struttura  di  missione  sisma  2009,  ad
indicare al soggetto gestore le date e le modalita' di  pubblicazione
del bando, i termini iniziale e finale  per  la  presentazione  delle
domande, in coerenza con il decreto ministeriale MEF  del  15  luglio
2021, e approva altresi' la relativa modulistica.». 
  2. Allo schema di bando allegato alla ordinanza n. 20 del 27 aprile
2022, denominato «Contratto di sviluppo  sisma»,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    alla pagina 1, prima delle  parole  «art.  1»  sono  aggiunte  le
parole «Titolo I»; 
    all'art. 2 comma 2 dopo le parole «a valere  sulla  dotazione  di
cui al Fondo complementare di  cui  al  comma  1»  sono  aggiunte  le
seguenti parole: «al lordo degli oneri di  gestione  riconosciuti  al
soggetto gestore»; 
    all'art. 14 comma 1 lettera b), dopo  le  parole  «e  assimilate»
sono aggiunte le seguenti  parole:  «(e'  escluso  l'utilizzo,  anche
parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai  fini  dei
lavori ammessi  o  ammissibili  alla  concessione  di  contributo  di
ricostruzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)».