Art. 2 Modifiche, correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 1. All'ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 sono apportate le seguenti modifiche: Nelle premesse, dopo il periodo «Visto lo schema di convenzione per la regolamentazione delle attivita' di gestione e attuazione della sub misura B1 "Sostegno agli investimenti" e della sub misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza tra le amministrazioni titolari, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e la Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, e Invitalia;», sono inseriti i seguenti periodi: «Considerato che le imprese dei territori interessati dagli interventi di cui alla macro misura B, gia' duramente colpite dalle negative conseguenze economiche e sociali connesse ai sismi, hanno ulteriormente subito gli effetti correlati al diffondersi della pandemia da COVID-19, con la conseguente difficolta' nell'attuazione di investimenti anche gia' programmati; Considerato, altresi', che il recente conflitto tra la Russia e l'Ucraina ha determinato importanti ripercussioni sull'economia dei Paesi dell'Unione e quindi, anche dei territori interessati dagli interventi di cui alla piu' volte richiamata macro misura B, e che, pertanto, si ravvisa la necessita' di prevedere un possibile sostegno alle imprese colpite dalla nuova situazione di crisi ed ivi operanti, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato in proposito adottata dalla Commissione; Tenuto conto dei piu' recenti studi e analisi di livello nazionale e regionale riguardanti l'impatto del conflitto russo ucraino sulle imprese italiane, e in particolare quelle ubicate nelle aree sismiche del 2009 e del 2016; che mettono in evidenza come il conflitto in corso rappresenti un ulteriore fattore critico per le attivita' di impresa e la tenuta dei livelli occupazionali, a causa dell'incremento dei prezzi dell'energia, le difficolta' di approvvigionamento di materie prime, i lunghi tempi di consegna e l'aumento dei costi del trasporto, con conseguente aumento dei costi di produzione che le aziende sono chiamate a sostenere, determinando una situazione di alta incertezza nelle prospettive economiche che rischia, entro breve tempo, in assenza di provvedimenti sostanziosi di livello europeo, nazionale, regionale, di portare a un forte ridimensionamento della produzione industriale, alla chiusura o temporanea sospensione dell'attivita' di molte imprese appartenenti a tutti i settori economici, manifatturiero, agroalimentare, servizi alle imprese, turismo, commercio, gia' penalizzate da due anni di limitazioni derivanti dalle politiche di contenimento dell'epidemia COVID-19, con significative conseguenze sul fronte occupazionale e sulla tenuta socioeconomica di quelle aree che gia' negli anni precedenti hanno dovuto subire prima i danni degli eventi simici e successivamente gli effetti economici della pandemia; Considerata, per quanto esposto, la necessita' di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi simici e successivamente dell'epidemia COVID-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attivita' di impresa del conflitto russo ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilita' ambientale degli interventi;»; nel dispositivo, all'art. 3 comma 1, dopo le parole «aventi ad oggetto le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)» sono inserite le seguenti parole: «al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore». all'art. 5, lettera a), le parole «del medesimo regolamento» sono sostituite dalle parole «del Regolamento (UE) 615/2014 GBER»; nell'art. 2 il comma 4 e' soppresso il seguente periodo «i termini di apertura dello sportello e»; nell'art. 5, comma 1, lettera e) togliere le parole «,48»; nell'art. 5, comma 1, lettera f), le parole «delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7, 3.8 e» sono sostituite da «della sezione»; «5. Il Commissario straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d'intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad indicare al Soggetto gestore le date e le modalita' di pubblicazione del bando, i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande, in coerenza con il decreto ministeriale MEF del 15 luglio 2021, e approva altresi' la relativa modulistica.». 2. Allo schema di bando allegato alla ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022, denominato "Schema bando misure B.1.2 - B.3.3", sono apportate le seguenti modifiche: all'art. 1, comma 1, dopo la lettera q), la lettera l) e' rinominata in lettera r); all'art. 1, comma 1, dopo il periodo «r) "Temporary framework": Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e successive modificazioni ed integrazioni;», e' inserito il seguente periodo: «s) "Temporary Crisis Framework": Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C(2022) 1890 final.»; all'art. 2, comma 1, lettera b), dopo le parole «in materie prime e seconde per l'edilizia» sono inserite le seguenti parole: «, per la realizzazione di opere edili e stradali e di ripristino ambientale e per le altre destinazioni previste dalla disciplina vigente»; all'art. 2, comma 2, lettera a), le parole «del medesimo regolamento» sono sostituite dalle parole «del regolamento (UE) 615/2014 GBER»; nell'art. 2, comma 2, lettera f), le parole «delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7, 3.8 e» sono sostituite da «della sezione»; all'art. 2, comma 2, dopo le parole «f) per la concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework nel rispetto della sezione 3.13» sono inserite le seguenti parole: «g) per la concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Crisis Framework nel rispetto della sezione 2.1;»; all'art. 5, comma 2, alle parole «Per i programmi di cui alle finalita' richiamate all'art. 2 comma 1 lettera a), a completamento dei programmi di cui al comma 1, con investimenti ammissibili superiori a 5.000.000,00 di euro (cinquemilioni), e' possibile finanziare anche progetti di ricerca e sviluppo con spese minime ammissibili di 500.000,00 euro (cinquecentomila) e nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili del programma complessivo.» sono sostituite le parole «Per i soli programmi di cui alle finalita' richiamate all'art. 2 comma 1 lettera a), a completamento dei programmi di cui al comma 1, con investimenti ammissibili superiori a 4.000.000,00 di euro (quattromilioni), e' possibile finanziare anche progetti di ricerca e sviluppo con spese minime ammissibili di 500.000,00 euro (cinquecentomila) e nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili del programma complessivo; per i programmi di cui alle finalita' richiamate all'art. 2 comma 1 lettera b), a completamento dei programmi di cui al comma 1, con investimenti ammissibili superiori a 1.000.000, di euro (un milione), e' possibile finanziare anche progetti di ricerca e sviluppo con spese minime ammissibili di 500.000,00 euro (cinquecentomila) e nel limite massimo del 30% delle spese ammissibili del programma complessivo.»; all'art. 5, comma 3, dopo le parole «articoli 13, 14 e 17 del regolamento GBER» le parole «delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7, 3.8 e» sono sostituite da «della sezione»; all'art. 5, comma 3, dopo le parole «Temporary Framework» vengono inserite le parole «e della sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework»; all'art. 5, comma 4, dopo le parole «o dei regimi Temporary Framework» sono inserite le seguenti parole: «e Temporary Crisis Framework»; all'art. 5, comma 9, dopo le parole «non inferiori a 300.000,00 euro (trecentomila);» sono inserite le seguenti parole: «per i programmi aventi finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 200.000,00 euro (duecentomila) e non superiori a 3.000.000,00 euro (tre milioni).»; all'art. 6, comma 1, dopo le parole «del Temporary Framework» sono inserite le seguenti parole: «e del Temporary Crisis Framework.»; all'art. 6, comma 1, dopo le parole «(fabbricati e capannoni);» sono inserite le seguenti parole: «e' escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189);»; all'art. 7, comma 1, dopo le parole «dal Temporary Framework» sono inserite le seguenti parole: «e dal Temporary Crisis Framework.»; all'art. 7, comma 1, lettera f), dopo le parole «richiesto dalle imprese» sopprimere le parole «dalla sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato", 3.6 "Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19", 3.7 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prove e upscaling", 3.8 "Aiuto agli investimenti per la produzioen di prodotti connessi al COVID-19" e»; all'art. 7, comma 1, dopo le parole «adozione dei provvedimenti concessori;» sono inserite le seguenti parole: «g) qualora richiesto dalle imprese, dalla sezione 2.1 "Aiuti di importo limitato" del Temporary Crisis Framework e dalle ulteriori sezioni e/o modifiche specificatamente introdotte da eventuali nuovi ed appositi interventi normativi e la cui scadenza temporale risultasse compatibile con i tempi di adozione dei provvedimenti concessori;»; all'art. 7, comma 1, dopo le parole «h) qualora richiesto dalle imprese, dal regolamento "de minimis" n. 1407/2013» sono aggiunte, a capo, le seguenti parole: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Quadro temporaneo Ucraina l'impresa e' tenuta ad attestare, mediante specifica dichiarazione da rendere in sede di presentazione della domanda, di aver subito le conseguenze della crisi in termini, ad esempio, di aumento dei costi energetici, difficolta' di approvvigionamento o aumento del costo delle materie prime, riduzione delle vendite.»; all'art. 13, comma 1, dopo le parole «non sono cumulabili» sono inserite le seguenti parole: «, fatto salvo quanto specificatamente previsto in merito all'applicazione delle disposizioni del Temporary Framework e del Temporary Crisis Framework,»; all'art. 15, comma 2, dopo le parole «aventi ad oggetto le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)» sono inserite le seguenti parole: «al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore»; all'art. 15, comma 3, le parole «oggetto dell'ordinanza xxxxx» sono sostituite dalle parole «oggetto dell'ordinanza commissariale n. 21 del 27 aprile 2022».