Art. 3 Misure di attuazione 1. Entro il 30 settembre 2022, sono sottoscritte le convenzioni tra i soggetti individuati quali capofila per ciascun centro di ricerca e i soggetti attuatori. Le convenzioni, in particolare: a) danno conto della forma giuridica e organizzativa assunta dai centri di ricerca, nel rispetto dell'autonomia universitaria; b) definiscono le modalita' di trasferimento e di rendicontazione delle risorse pubbliche attribuite, garantendo la partecipazione ad esse di tutte le universita' e gli enti aderenti ai centri di ricerca; c) definiscono altresi' il cronoprogramma delle attivita' evidenziando gli adempimenti relativi agli interventi nonche' le procedure ad evidenza pubblica necessarie per la loro realizzazione. 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, le universita' provvederanno ad applicare le misure di semplificazione previste dall'art. 3 dell'ordinanza n. 12/2021, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto MEF 15 luglio 2021.