Art. 3 
 
                        Misure di attuazione 
 
  1. Entro il 30 settembre 2022, sono sottoscritte le convenzioni tra
i soggetti individuati quali capofila per ciascun centro di ricerca e
i soggetti attuatori. Le convenzioni, in particolare: 
    a) danno conto della forma giuridica e organizzativa assunta  dai
centri di ricerca, nel rispetto dell'autonomia universitaria; 
    b) definiscono le modalita' di trasferimento e di rendicontazione
delle risorse pubbliche attribuite, garantendo la  partecipazione  ad
esse di tutte le  universita'  e  gli  enti  aderenti  ai  centri  di
ricerca; 
    c)  definiscono  altresi'  il  cronoprogramma   delle   attivita'
evidenziando gli adempimenti  relativi  agli  interventi  nonche'  le
procedure ad evidenza pubblica necessarie per la loro realizzazione. 
  2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, le universita'
provvederanno ad applicare  le  misure  di  semplificazione  previste
dall'art. 3 dell'ordinanza n.  12/2021,  nel  rispetto  dei  principi
stabiliti dal decreto MEF 15 luglio 2021.