IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 31 dicembre  2009,  n.  196  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 14, comma 6, della citata legge n. 196  del  2009,  il
quale prevede che «Le amministrazioni pubbliche,  con  esclusione  di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati
SIOPE, tramite i propri tesorieri  o  cassieri,  i  dati  concernenti
tutti gli incassi e i pagamenti effettuati,  codificati  con  criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale.»; 
  Visto l'art. 14, comma 8-bis, della citata legge n. 196  del  2009,
il quale prevede che «Al fine di favorire il monitoraggio  del  ciclo
completo delle entrate e delle spese,  le  amministrazioni  pubbliche
ordinano gli incassi e pagamenti  al  proprio  tesoriere  o  cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  lo
standard ordinativo informatico  emanato  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale (Agid), per il tramite dell'infrastruttura della banca  dati
SIOPE gestita  dalla  Banca  d'Italia  nell'ambito  del  servizio  di
tesoreria statale, e che i tesorieri o cassieri non possono accettare
disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse»; 
  Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei  documenti
informatici relativi alla gestione dei servizio  di  tesoreria  e  di
cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema  SIOPE+»
emanate il 30 novembre 2016  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Viste  le  «Regole  tecniche  per  il   colloquio   telematico   di
amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+»  pubblicate  il  10
febbraio  2017  nel  sito  internet   istituzionale   del   Ministero
dell'economia  e  finanze  -  Ragioneria  generale  dello   Stato   e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito con modificazioni dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, il quale  prevede  che  i  prospetti  dei  dati  SIOPE  e  delle
disponibilita' liquide costituiscono  un  allegato  obbligatorio  del
rendiconto o del bilancio di esercizio; 
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze  emanati
ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge n. 196/2009  al  fine  di
definire la codificazione, le modalita' e i  tempi  per  l'attuazione
della rilevazione SIOPE  per  distinti  comparti  di  amministrazioni
pubbliche; 
  Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del  14
giugno 2017, del 25 settembre 2017, del 26 febbraio  2018  e  del  30
maggio 2018 concernenti la sperimentazione e l'avvio a  regime  della
rilevazione SIOPE+; 
  Visto l'art. 32, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.  73,
convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2022, n.  122,  il
quale prevede che «La trasmissione  degli  incassi  e  dei  pagamenti
codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati  SIOPE  di
cui all'art. 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e'
effettuata esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura  SIOPE+,
con le modalita'  e  i  tempi  definiti  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
  Considerato che la rilevazione SIOPE+ e' stata estesa  a  tutte  le
pubbliche amministrazioni che alimentano la banca dati SIOPE; 
  Ritenuto necessario definire le modalita' e i tempi di trasmissione
alla banca dati SIOPE degli incassi e dei pagamenti codificati per il
tramite dell'infrastruttura SIOPE+ di cui all'art.  14,  comma  8-bis
della citata legge n. 196 del 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Rilevazione SIOPE tramite l'infrastruttura SIOPE+ 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 vengono meno gli adempimenti dei
tesorieri e dei cassieri riguardanti la trasmissione alla banca  dati
SIOPE degli incassi e di pagamenti codificati relativi agli  esercizi
2023 e successivi effettuati attraverso la rete interbancaria RNI  in
base alle «Regole di colloquio tra Banche Tesoriere e Banca d'Italia»
consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello  Stato
dedicato alla rilevazione SIOPE. 
  2.  A  decorrere  dall'esercizio  2023,  la  banca  dati  SIOPE  e'
alimentata dai dati dell'infrastruttura SIOPE+ di  cui  all'art.  14,
comma 8-bis, della citata legge n. 196 del 2009 gestita  dalla  Banca
d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria. 
  3. Fino al 31 dicembre 2023 i tesorieri e  i  cassieri  degli  enti
soggetti alla rilevazione SIOPE,  esclusi  gli  enti  di  previdenza,
continuano a  trasmettere  alla  banca  dati  SIOPE  le  informazioni
codificate degli incassi e dei pagamenti relative agli esercizi  2022
e precedenti, compresi i prospetti delle disponibilita' liquide al 31
dicembre 2022 e i dati relativi alle attivazioni/disattivazioni degli
enti  e  dei  rispettivi  tesorieri/cassieri,  attraverso   la   rete
interbancaria RNI in  base  alle  «Regole  di  colloquio  tra  Banche
Tesoriere e Banca d'Italia».