Art. 11 
 
                        Agenzia delle entrate 
 
  1. L'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad  indire  procedure  di
reclutamento e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di
personale  indicate  nelle  Tabelle  22,  23  e  24   allegate,   che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.