Art. 12 
 
      AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 
 
  1. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo -  AICS  e'
autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 25  e  26
allegate,   che   costituiscono   parte   integrante   del   presente
provvedimento.