Art. 12 AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 1. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo - AICS e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 25 e 26 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.