Art. 14 
 
    ANPAL - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro 
 
  1. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del  lavoro -  ANPAL
e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e  ad  assumere  a
tempo indeterminato le unita' indicate nella Tabella 30 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.