Art. 16 
 
           INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione 
                   contro gli infortuni sul lavoro 
 
  1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
sul lavoro - INAIL e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento
e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di  personale  indicate
nelle Tabelle 32 e 33 allegate, che  costituiscono  parte  integrante
del presente provvedimento.