Art. 16 INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 32 e 33 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.