Art. 18 
 
                     Parco nazionale del Pollino 
 
  1.  Il  Parco  nazionale  del  Pollino  e'  autorizzato  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita'  di  personale  indicate  nelle  Tabelle  37   allegata,   che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  2.  Il  Parco  nazionale  del  Pollino  e'  autorizzato  ad  indire
procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023  per  le  unita'  di
personale indicate nella Tabella 38 allegata, che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento.