Art. 18 Parco nazionale del Pollino 1. Il Parco nazionale del Pollino e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 37 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. Il Parco nazionale del Pollino e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale indicate nella Tabella 38 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.