Art. 2 
 
  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato ad indire procedure di  reclutamento  e
ad assumere a tempo indeterminato le  unita'  di  personale  indicate
nella Tabella  3  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento.