Art. 21 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Per procedere ad assunzioni di unita' di personale  appartenenti
a categorie o profili diversi rispetto a quelli  autorizzati  con  il
presente decreto, ovvero all'utilizzazione  del  budget  residuo,  le
amministrazioni   possono   avanzare   richiesta   di   rimodulazione
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica, ufficio per l'organizzazione ed  il  lavoro
pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che la  valuteranno  nel
rispetto  della  normativa  vigente  e  delle   risorse   finanziarie
autorizzate. In assenza di diversa specificazione, le  autorizzazioni
a bandire previste dal  presente  decreto  si  intendono  riferite  a
procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico. 
  2. L'avvio delle  procedure  concorsuali  e  lo  scorrimento  delle
graduatorie di altre  amministrazioni  autorizzati  con  il  presente
decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati
all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di
tutti i vincitori collocati  nelle  proprie  vigenti  graduatorie  di
concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo  indeterminato  per  le
rispettive qualifiche, salve  comprovate  non  temporanee  necessita'
organizzative adeguatamente motivate. 
  3. Con riferimento  alle  autorizzazioni  a  bandire  procedure  di
reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto  dall'art.  7,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70. 
  4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni  autorizzati
con il presente provvedimento  restano,  altresi',  subordinati  alla
sussistenza di  corrispondenti  posti  vacanti  tanto  alla  data  di
emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni,  fatte  salve
le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione
organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge. 
  5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non  oltre
il 31 dicembre 2022 per le necessarie verifiche, alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la  funzione  pubblica,
ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico,  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il  personale  assunto
in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda  a
regime  effettivamente  da  sostenere,  anche  con   riferimento   al
personale  acquisito  mediante  procedure  di  mobilita'   ai   sensi
dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del  2014  e  del  decreto
legislativo n. 178 del 2012. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 22 luglio 2022 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                            Il Ministro per la pubblica istruzione    
                                            Brunetta                  
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2207