Art. 4 Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 7 e 8 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.