Art. 6 Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi 1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.