Art. 8 Ministero dell'istruzione 1. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 15 e 16 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale indicate nella Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.