Art. 8 
 
                      Ministero dell'istruzione 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad indire  procedure
di reclutamento e ad assumere a  tempo  indeterminato  le  unita'  di
personale indicate nelle Tabelle 15 e 16 allegate, che  costituiscono
parte integrante del presente provvedimento. 
  2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad indire  procedure
di reclutamento nel triennio 2021-2023 per  le  unita'  di  personale
indicate nella Tabella 17 allegata, che costituisce parte  integrante
del presente provvedimento.