Art. 9 
 
                 Ministero dello sviluppo economico 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico e delle politiche  sociali
e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e  ad  assumere  a
tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle  18
e 19  allegate,  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente
provvedimento.