IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»; Visto, in particolare, l'art. 33, comma 1, del succitato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dall'art. 23, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'indennita' una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennita' una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennita' di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 33; Visto l'art. 33, comma 2, del succitato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31 a 32, nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione; Vista la legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e in particolare l'art. 6 il quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri; Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone la soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) a decorrere dal 1° luglio 1995 ed il trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale di detto servizio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463 e in particolare l'art. 3 il quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani; Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613 e in particolare l'art. 5 il quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 e in particolare l'art. 2, comma 26, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, recante «Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne» che istituisce, tra l'altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo, oppure esercitino tale attivita' per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»; Visti i decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103; Considerato che occorre dare immediata attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al fine di dare un sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; Considerato che occorre garantire ai predetti lavoratori un beneficio di importo pari a quello fissato in 200 euro dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 per i beneficiari appartenenti ad altre categorie; Ritenuto pertanto di disciplinare i criteri e le modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum prevista dal predetto art. 33; Decreta: Art. 1 Finalita' e dotazione finanziaria 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum prevista dall'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso. 2. La misura e' finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi del medesimo art. 33 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa. 3. La quota parte del limite di spesa del fondo di cui all'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e' individuata in 95,6 milioni di euro per l'anno 2022.