Art. 2 
 
            Soggetti beneficiari e misura dell'indennita' 
 
  1. Possono beneficiare  dell'indennita'  una  tantum  i  lavoratori
autonomi e i  professionisti  iscritti  alle  gestioni  previdenziali
dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  nonche'  i
professionisti iscritti agli enti gestori di  forme  obbligatorie  di
previdenza ed assistenza di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103  che,
nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito  complessivo
non superiore a 35.000 euro. 
  2. I beneficiari devono essere gia' iscritti  alle  sopra  indicate
gestioni  previdenziali  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,  con  partita  IVA  attiva  e
attivita' lavorativa avviata entro la medesima data. 
  3. Per accedere all'indennita' e' necessario aver effettuato, entro
la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione  dovuta
alla gestione di iscrizione per la quale e'  richiesta  l'indennita',
con competenza a decorrere dall'anno  2020.  Tale  requisito  non  si
applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze  ordinarie
di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50. Per gli iscritti alle gestioni speciali  dell'AGO
in qualita' di coadiuvanti e  coadiutori  artigiani,  commercianti  e
lavoratori agricoli il requisito  di  cui  al  presente  comma  viene
verificato sulla posizione del titolare. 
  4. L'indennita' una tantum e' pari a 200 euro ed e'  corrisposta  a
domanda. 
  5. Le domande per l'ottenimento dell'indennita' di cui al  presente
decreto sono presentate dai beneficiari di cui al  comma  1  all'Inps
ovvero agli enti di previdenza cui  sono  obbligatoriamente  iscritti
che ne  verificano  la  regolarita'  ai  fini  dell'attribuzione  del
beneficio,  provvedendo  ad  erogarlo  sulla  base  del  monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse  complessive  previsto  dall'art.  5  del
presente decreto. 
  6. L'indennita' e' incompatibile con le  prestazioni  di  cui  agli
articoli 31 e 32 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. 
  7. L'indennita' non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini
della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai
sensi del decreto del Presidente della repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, non e' cedibile, ne' sequestrabile,  ne'  pignorabile  ed  e'
corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.