Art. 2 Soggetti beneficiari e misura dell'indennita' 1. Possono beneficiare dell'indennita' una tantum i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonche' i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. 2. I beneficiari devono essere gia' iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con partita IVA attiva e attivita' lavorativa avviata entro la medesima data. 3. Per accedere all'indennita' e' necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale e' richiesta l'indennita', con competenza a decorrere dall'anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell'AGO in qualita' di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare. 4. L'indennita' una tantum e' pari a 200 euro ed e' corrisposta a domanda. 5. Le domande per l'ottenimento dell'indennita' di cui al presente decreto sono presentate dai beneficiari di cui al comma 1 all'Inps ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarita' ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse complessive previsto dall'art. 5 del presente decreto. 6. L'indennita' e' incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. 7. L'indennita' non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile ed e' corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.