Art. 3 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
 
  1.  Ai  fini  del  riconoscimento  del   beneficio,   il   soggetto
interessato  presenta  istanza  agli  enti  di  previdenza   cui   e'
obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalita'  e  secondo
lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. 
  2.  Nel  caso  in  cui  il  soggetto   interessato   sia   iscritto
contemporaneamente a una delle gestioni  previdenziali  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio  1996,  n.   103,   l'istanza   dovra'   essere   presentata
esclusivamente all'Inps. 
  3.  L'stanza  deve  essere  corredata   dalla   dichiarazione   del
lavoratore  interessato,  rilasciata  ai  sensi   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria
responsabilita': 
    a)  di  essere  lavoratore  autonomo/libero  professionista,  non
titolare di pensione; 
    b) di  non  essere  percettore  delle  prestazioni  di  cui  agli
articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 
    c) di non aver percepito nell'anno di  imposta  2021  un  reddito
complessivo superiore all'importo di 35.000 euro; 
    d) di  essere  iscritto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50  ad   una   delle   gestioni
previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
o  degli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di  previdenza   ed
assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 
    e)  nel  caso  di  contemporanea  iscrizione   a   diversi   enti
previdenziali, di non avere presentato per il medesimo  fine  istanza
ad altra forma di previdenza obbligatoria. 
  4. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento
di identita' in corso di validita' e del codice  fiscale  nonche'  le
coordinate  bancarie  o  postali  per  l'accreditamento  dell'importo
relativo al beneficio. 
  5. Al fine di consentire la tempestiva  erogazione  dell'indennita'
sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni  di
cui ai commi 2 e 3. 
  6. L'Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per  gli
iscritti, alla  erogazione  dell'indennita'  in  ragione  dell'ordine
cronologico  delle  domande  presentate  e  accolte  sulla  base  del
procedimento  di  verifica  della  sussistenza  dei   requisiti   per
l'ammissione al beneficio  e  di  quanto  previsto  dall'art.  5  del
presente decreto.