Art. 3 Modalita' di presentazione della domanda 1. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza agli enti di previdenza cui e' obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalita' e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. 2. Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istanza dovra' essere presentata esclusivamente all'Inps. 3. L'stanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilita': a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; c) di non aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro; d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. 4. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identita' in corso di validita' e del codice fiscale nonche' le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio. 5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennita' sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 2 e 3. 6. L'Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell'indennita' in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio e di quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto.