Art. 4 
 
                       Verifica dei requisiti 
 
  1. L'indennita' una tantum  e'  corrisposta  sulla  base  dei  dati
dichiarati  dal  richiedente  e  disponibili  all'ente  erogatore  al
momento del pagamento ed e' soggetta alla successiva  verifica  anche
attraverso le informazioni fornite in  forma  disaggregata  per  ogni
singola tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e  ogni
altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. 
  2. In ordine al  requisito  reddituale,  dal  computo  del  reddito
personale  assoggettabile  ad  Irpef,   al   netto   dei   contributi
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti  di  fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di  abitazione  e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 
  3. Nel caso in cui, in esito ai controlli di cui al comma 1, l'ente
erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l'ammissione
al beneficio  avvia  la  procedura  di  recupero  nei  confronti  del
soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennita'.