Art. 4 Verifica dei requisiti 1. L'indennita' una tantum e' corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed e' soggetta alla successiva verifica anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. 2. In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 3. Nel caso in cui, in esito ai controlli di cui al comma 1, l'ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennita'.