Art. 5 
 
        Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse disponibili 
 
  1. Ai fini del rispetto del limite di spesa  di  cui  all'art.  33,
comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l'Inps e  gli  enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al  decreto  legislativo
10 febbraio 1996, n. 103  provvedono  al  monitoraggio  del  predetto
limite e comunicano con cadenza settimanale al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali i risultati del  monitoraggio  delle  istanze
presentate e di quelle ammesse  a  pagamento.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi  scostamenti
rispetto al limite di spesa il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  rende  immediata  comunicazione  all'Inps  e  agli  enti  di
previdenza sulle risorse residue affinche' non siano  adottati  altri
provvedimenti concessori.