Art. 5 Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse disponibili 1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l'Inps e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 provvedono al monitoraggio del predetto limite e comunicano con cadenza settimanale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione all'Inps e agli enti di previdenza sulle risorse residue affinche' non siano adottati altri provvedimenti concessori.