Art. 2 Funzioni 1. L'ufficio e' la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'Autorita' politica dallo stesso delegata, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilita' politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2003 e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale, nonche' di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Nell'ambito delle sue competenze, l'ufficio cura altresi' le seguenti attivita': a) svolge le attivita' istruttorie connesse all'adozione degli atti in materia di politiche spaziali e aerospaziali; b) assicura la rappresentanza di Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia delle politiche spaziali e aerospaziali e fornisce il supporto all'Autorita' politica nell'esercizio delle medesime funzioni; c) supporta altresi' l'Autorita' politica nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dell'Agenzia spaziale italiana, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e al Ministero dell'universita' e della ricerca limitatamente all'attivita' di ricerca scientifica. 3. Per l'assolvimento delle funzioni e lo svolgimento delle attivita' indicate ai commi 1 e 2, l'ufficio puo' avvalersi del supporto fornito da altre amministrazioni pubbliche con modalita' da individuarsi mediante specifici accordi senza oneri aggiuntivi per la Presidenza del Consiglio dei ministri.