Art. 2 
 
                              Funzioni 
 
  1.  L'ufficio  e'  la  struttura  di  supporto  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  o  all'Autorita'  politica  dallo   stesso
delegata,  per  l'esercizio  delle  funzioni   di   alta   direzione,
responsabilita' politica generale e coordinamento delle politiche dei
Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle
di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nell'area
funzionale delle politiche spaziali e  aerospaziali,  fermo  restando
quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 128
del 2003 e fatte salve le competenze del Ministero  della  difesa  in
materia di difesa nazionale, nonche' di realizzazione, mantenimento e
ristabilimento della pace e della  sicurezza  internazionali  di  cui
agli articoli 88 e 89 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  2. Nell'ambito delle sue competenze,  l'ufficio  cura  altresi'  le
seguenti attivita': 
    a) svolge le attivita' istruttorie  connesse  all'adozione  degli
atti in materia di politiche spaziali e aerospaziali; 
    b)  assicura  la  rappresentanza  di  Governo   negli   organismi
nazionali, europei  e  internazionali  competenti  in  materia  delle
politiche  spaziali   e   aerospaziali   e   fornisce   il   supporto
all'Autorita' politica nell'esercizio delle medesime funzioni; 
    c) supporta altresi' l'Autorita'  politica  nell'esercizio  delle
funzioni di  indirizzo,  coordinamento,  programmazione  e  vigilanza
dell'Agenzia spaziale italiana, fatte salve le competenze  attribuite
espressamente al Comitato interministeriale per le politiche relative
allo spazio e alla ricerca aerospaziale  dal  decreto  legislativo  4
giugno 2003, n. 128 e al Ministero dell'universita' e  della  ricerca
limitatamente all'attivita' di ricerca scientifica. 
  3.  Per  l'assolvimento  delle  funzioni  e  lo  svolgimento  delle
attivita' indicate ai commi 1  e  2,  l'ufficio  puo'  avvalersi  del
supporto fornito da altre amministrazioni pubbliche con modalita'  da
individuarsi mediante specifici accordi senza oneri aggiuntivi per la
Presidenza del Consiglio dei ministri.