Art. 2 Disposizioni integrative della capacita' operativa per le finalita' di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'OCDPC n. 922/2022 1. Il Commissario delegato, al fine di essere coadiuvato nelle attivita' di gestione dell'emergenza, puo', per la durata dello stato di emergenza, avvalersi di un vice-commissario anche al fine di assicurare il coordinamento tra i soggetti attuatori. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato puo' conferire un incarico retribuito avvalendosi delle facolta' previste dall'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio