Art. 2 
 
Disposizioni integrative della capacita' operativa per  le  finalita'
  di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'OCDPC n. 922/2022 
 
  1. Il Commissario delegato, al  fine  di  essere  coadiuvato  nelle
attivita' di gestione dell'emergenza, puo', per la durata dello stato
di emergenza, avvalersi di  un  vice-commissario  anche  al  fine  di
assicurare il coordinamento tra i soggetti attuatori. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato puo'
conferire un incarico retribuito avvalendosi delle facolta'  previste
dall'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge  29  giugno  2022,  n.  79,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
stanziate per fronteggiare l'emergenza. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 settembre 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio