IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e
integrazioni  recante  «Disciplina  dell'attivita'   di   Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
22 novembre 2010  concernente  l'autonomia  finanziaria  e  contabile
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare (COM)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare (TUOM)», e in  particolare:  (a)  gli
articoli 85 e 86, che istituiscono, rispettivamente,  la  Commissione
consultiva  militare  unica  per  la  concessione  o  la  perdita  di
ricompense al valor militare, di cui al libro IV, titolo  VIII,  capo
V, sezione II, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (COM),  e
le  Commissioni  consultive  per  la  concessione  o  la  perdita  di
ricompense al valor o al merito di Forza armata; (b) gli articoli 778
e  779,  che  disciplinano  le  funzioni  consultive  in  materia  di
concessione e perdita  delle  decorazioni  al  valor  militare  e  le
proposte rimesse alle predette commissioni; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  21  agosto  1945,  n.
518,  recante  «Disposizioni  concernenti  il  riconoscimento   delle
qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa»; 
  Vista la legge 28 marzo 1968, n. 341,  concernente  riapertura  dei
termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani  e  per
l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare; 
  Visto l'art. 1, commi da 10-ter a 10-quinquies del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, che, tra l'altro, ha differito al 2 giugno  2021
il termine per la presentazione di proposte di  ricompense  al  valor
militare  per  i  caduti,  i  comuni,  le  province   e   le   citta'
metropolitane; 
  Visto l'art. 2-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.  49,
che, tra l'altro, ha previsto un ulteriore differimento, al 2  giugno
2022, del termine per la presentazione di proposte di  ricompense  al
valor militare per i caduti,  i  comuni,  le  province  e  le  citta'
metropolitane, nonche' l'adozione di un decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, commi da  10-ter  a  10-quinquies  del  decreto-legge  30
dicembre 2019,  n.  162,  e  all'art.  2-bis,  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, incluso il recupero in  capo  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri delle attribuzioni  della  commissione  di
secondo  grado,  di  cui   all'art.   4   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. 
  Tenuto conto  che,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  10-quater  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  l'attribuzione
delle ricompense al valore non comporta nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica; 
  Su proposta del Ministro della difesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Istanze di concessione di ricompense al valor militare per i  caduti,
           i comuni, le province e le citta' metropolitane 
 
  1. Le istanze di concessione di ricompense al valor militare per  i
caduti,  i  comuni,  le  province  e  le  citta'  metropolitane  gia'
presentate al Ministero della difesa entro il termine  del  2  giugno
2022, cosi' come fissato dall'art. 1, del decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, come modificato  dall'art.  2-bis  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 49, sono trasmesse alla Direzione generale  per  il
personale militare del Ministero della  difesa  entro  trenta  giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del   presente   decreto,   corredate
dall'eventuale documentazione. 
  2. Le eventuali istanze gia' presentate ad amministrazioni  diverse
dal competente  Ministero  della  difesa  sono  trasmesse,  entro  il
medesimo termine di cui al comma 1, alla Direzione  generale  per  il
personale  militare  del  Ministero  della  difesa,  unitamente  alla
documentazione  gia'  prodotta  dall'istante  e  dall'amministrazione
ricevente. 
  3. Qualora  le  istanze  risultino  trasmesse  al  Ministero  della
difesa, ovvero alle altre amministrazioni di cui al comma 2, oltre il
2 giugno 2022, la Direzione generale per il  personale  militare  del
Ministero della difesa ne comunica  l'inammissibilita'  agli  istanti
per decorrenza dei termini. 
  4. Ai fini della verifica della  presentazione  delle  istanze  nei
termini di cui al comma 3, fanno fede la data di accettazione apposta
dall'ufficio postale di partenza, ovvero, per le  istanze  presentate
per via telematica, la data e l'ora di invio del messaggio  di  posta
elettronica attestate dal gestore del servizio. 
  5. Per il computo del termine di cui  al  comma  1  si  applica  il
disposto dell'art. 155, quarto comma del codice di procedura civile.