Art. 2 
 
                        Comitato per i pareri 
 
  1. Per l'esame delle istanze il Ministro della  difesa  costituisce
presso la Direzione generale per il personale militare,  con  proprio
decreto da adottarsi entro il termine di dieci giorni dalla data  del
presente   provvedimento,   un   comitato   composto    da    quattro
rappresentanti delle Forze armate, di cui uno, nel grado di  generale
di  corpo  d'armata  o  equivalente,  con  funzioni  di   presidente,
prescelti  dal  Ministro  medesimo  tra  gli  ufficiali,   anche   in
ausiliaria. Del comitato fanno parte,  altresi',  sei  rappresentanti
direttamente designati dalle associazioni  partigiane  ANPI,  FIVL  e
FIAP. 
  2. Il comitato di cui al comma 1, in applicazione  e  nel  rispetto
dei criteri, dei requisiti, dei termini  e  delle  modalita'  di  cui
all'art. 3, provvede all'istruzione,  alla  trattazione  e  all'esame
della documentazione a corredo delle  istanze  e  delle  proposte  di
concessione di ricompense al valor militare per i caduti,  i  comuni,
le province e le  citta'  metropolitane  e  formula  motivati  pareri
propedeutici all'emanazione del provvedimento finale  di  concessione
delle ricompense. 
  3. La partecipazione al comitato e' gratuita e non e' consentita la
corresponsione ne' di gettoni di presenza ne' di alcun rimborso spese
per i suoi componenti.