Art. 2 Comitato per i pareri 1. Per l'esame delle istanze il Ministro della difesa costituisce presso la Direzione generale per il personale militare, con proprio decreto da adottarsi entro il termine di dieci giorni dalla data del presente provvedimento, un comitato composto da quattro rappresentanti delle Forze armate, di cui uno, nel grado di generale di corpo d'armata o equivalente, con funzioni di presidente, prescelti dal Ministro medesimo tra gli ufficiali, anche in ausiliaria. Del comitato fanno parte, altresi', sei rappresentanti direttamente designati dalle associazioni partigiane ANPI, FIVL e FIAP. 2. Il comitato di cui al comma 1, in applicazione e nel rispetto dei criteri, dei requisiti, dei termini e delle modalita' di cui all'art. 3, provvede all'istruzione, alla trattazione e all'esame della documentazione a corredo delle istanze e delle proposte di concessione di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni, le province e le citta' metropolitane e formula motivati pareri propedeutici all'emanazione del provvedimento finale di concessione delle ricompense. 3. La partecipazione al comitato e' gratuita e non e' consentita la corresponsione ne' di gettoni di presenza ne' di alcun rimborso spese per i suoi componenti.