Art. 3 Criteri, requisiti e termini per la definizione delle istanze 1. Ai fini dell'esame delle istanze di cui all'art. 1, il comitato di cui all'art. 2 accerta la sussistenza dei requisiti e si attiene ai criteri recati dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. 2. Il comitato, nella fase istruttoria, puo' chiedere di integrare l'istanza di concessione prodotta, assegnando un congruo termine per la produzione della documentazione integrativa. 3. Il comitato esprime il proprio motivato parere su ciascuna istanza e lo trasmette alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, la quale, in caso di parere favorevole, in applicazione di quanto stabilito all'art. 5, comma 1, procede alla predisposizione dei relativi provvedimenti di concessione per il successivo inoltro al Ministro della difesa e al Presidente della Repubblica.