Art. 3 
 
    Criteri, requisiti e termini per la definizione delle istanze 
 
  1. Ai fini dell'esame delle istanze di cui all'art. 1, il  comitato
di cui all'art. 2 accerta la sussistenza dei requisiti e  si  attiene
ai criteri recati dagli articoli  7,  8,  9,  10  e  11  del  decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. 
  2. Il comitato, nella fase istruttoria, puo' chiedere di  integrare
l'istanza di concessione prodotta, assegnando un congruo termine  per
la produzione della documentazione integrativa. 
  3. Il comitato esprime  il  proprio  motivato  parere  su  ciascuna
istanza e lo trasmette  alla  Direzione  generale  per  il  personale
militare del Ministero della difesa, la  quale,  in  caso  di  parere
favorevole, in applicazione di quanto stabilito all'art. 5, comma  1,
procede  alla   predisposizione   dei   relativi   provvedimenti   di
concessione per il successivo inoltro al Ministro della difesa  e  al
Presidente della Repubblica.