Art. 4 Competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri per la valutazione di secondo grado 1. Se il parere del comitato di cui all'art. 2 relativo a un'istanza e' contrario alla concessione, la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa trasmette l'intero carteggio alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - cui sono demandate le attribuzioni della commissione di secondo grado secondo quanto disposto dall'art. 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 49 - che, coerentemente con quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, definisce l'istanza. 2. In caso di definizione favorevole da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il personale militare trasmette la relativa proposta al Ministro della difesa per il conferimento delle ricompense di cui all'art. 5, comma 1. 3. In caso di conferma del parere contrario da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il personale militare notifica la decisione al soggetto interessato.