Art. 4 
 
Competenza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per  la
                    valutazione di secondo grado 
 
  1. Se  il  parere  del  comitato  di  cui  all'art.  2  relativo  a
un'istanza e' contrario alla concessione, la Direzione  generale  per
il personale militare del Ministero della difesa  trasmette  l'intero
carteggio alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
per  il  coordinamento  amministrativo  -  cui  sono   demandate   le
attribuzioni  della  commissione  di  secondo  grado  secondo  quanto
disposto dall'art. 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 49  -
che, coerentemente  con  quanto  disposto  dall'art.  4  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  21  agosto  1945,  n.  518,   definisce
l'istanza. 
  2. In caso di definizione favorevole da parte della Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  la  Direzione  generale  per  il  personale
militare trasmette la relativa proposta al Ministro della difesa  per
il conferimento delle ricompense di cui all'art. 5, comma 1. 
  3. In  caso  di  conferma  del  parere  contrario  da  parte  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale  per  il
personale militare notifica la decisione al soggetto interessato.