Art. 5 
 
Conferimento delle ricompense al  valor  militare  per  i  caduti,  i
           comuni, e le province e le citta' metropolitane 
 
  1. Le ricompense al valor militare  per  i  caduti,  i  comuni,  le
province e le citta' metropolitane sono  conferite  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 1, lettera dd), della
legge 12 gennaio 1991, n. 13. 
  2. Il riconoscimento delle qualifiche, di cui agli articoli da 7  a
10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha
effetti solo ai fini del conferimento di cui al comma 1, senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.