Art. 5 Conferimento delle ricompense al valor militare per i caduti, i comuni, e le province e le citta' metropolitane 1. Le ricompense al valor militare per i caduti, i comuni, le province e le citta' metropolitane sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 1, lettera dd), della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 2. Il riconoscimento delle qualifiche, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini del conferimento di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.