Art. 4 
 
                              Stampati 
 
  Le confezioni dei medicinali devono essere poste in  commercio  con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
  E'  approvato  il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina.