Art. 11 
 
                           Spese funerarie 
 
  1. Le spese per le esequie delle vittime  dell'evento  in  premessa
sono poste a carico  della  gestione  commissariale  a  valere  sulle
risorse di cui all'art. 9, nel limite di euro 1.500,00  per  ciascuna
vittima. 
  2. Per le attivita' di cui al  comma  1,  il  Commissario  delegato
provvede ad espletare  l'istruttoria  sulla  base  di  documentazione
giustificativa all'uopo  presentata  dai  familiari  che  ne  faranno
richiesta al comune di residenza delle vittime, con le procedure  che
il medesimo Commissario delegato provvede ad individuare. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 settembre 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio 

 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Gli allegati tecnici alla presente  ordinanza  sono  consultabili
sul sito  istituzionale  del  Dipartimento  della  protezione  civile
(http://www.protezionecivile.it/), sezione  normativa  di  protezione
civile al seguente link: 
    http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allegati_tecnici.wp