Art. 11 Spese funerarie 1. Le spese per le esequie delle vittime dell'evento in premessa sono poste a carico della gestione commissariale a valere sulle risorse di cui all'art. 9, nel limite di euro 1.500,00 per ciascuna vittima. 2. Per le attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede ad espletare l'istruttoria sulla base di documentazione giustificativa all'uopo presentata dai familiari che ne faranno richiesta al comune di residenza delle vittime, con le procedure che il medesimo Commissario delegato provvede ad individuare. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 settembre 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio __________ Avvertenza: Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (http://www.protezionecivile.it/), sezione normativa di protezione civile al seguente link: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allegati_tecnici.wp