Art. 2 
 
                 Contributi di autonoma sistemazione 
 
  1.  Il  Commissario  delegato,  anche  avvalendosi   dei   soggetti
attuatori, e' autorizzato ad assegnare ai  nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in  esecuzione  di
provvedimenti  delle  competenti  autorita',   adottati   a   seguito
dell'evento  di  cui  in  premessa,  un  contributo  per   l'autonoma
sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00  per  i  nuclei
monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da  due
unita', in euro 700,00 per quelli composti da  tre  unita',  in  euro
800,00 per quelli composti da quattro unita', fino ad un  massimo  di
euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o  piu'
unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone  di  eta'
superiore a 65  anni,  portatori  di  handicap  o  disabili  con  una
percentuale di invalidita' non  inferiore  al  67%,  e'  concesso  un
contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei  soggetti
sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00  mensili
previsti per il nucleo familiare. 
  2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero
dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano  realizzate
le  condizioni  per  il  rientro  nell'abitazione,  ovvero   si   sia
provveduto ad altra sistemazione avente carattere  di  stabilita',  e
comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  il
Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.
9. 
  4. Il contributo di  cui  al  presente  articolo  non  puo'  essere
riconosciuto  nell'ipotesi  in   cui   l'amministrazione   regionale,
provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo  gratuito,  di
alloggi.