Art. 5 
 
                       Gestione dei materiali 
 
  1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i  materiali
litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico,  compreso  il  demanio
lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e
per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, possono essere
ceduti,  previo  nulla  osta  regionale  e  senza  oneri,  al  comune
territorialmente competente per  interventi  pubblici  di  ripristino
conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga  all'art.
13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 compreso l'utilizzo
per ripascimenti delle spiagge interessate dall'evento. Previo  nulla
osta regionale, inoltre,  i  materiali  litoidi  e  vegetali  possono
essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e  di  opere,
ai realizzatori degli interventi stessi, oppure puo' essere  prevista
la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in  relazione  ai
costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali
con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in
relazione ai  costi  delle  attivita'  svolte  per  l'esecuzione  dei
lavori, sulla base dei canoni  demaniali  vigenti.  Per  i  materiali
litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato
la corretta valutazione del valore assunto nonche' dei quantitativi e
della tipologia del materiale da asportare,  oltre  che  la  corretta
contabilizzazione dei relativi  volumi.  La  cessione  del  materiale
litoide puo' essere effettuata a titolo gratuito anche  a  favore  di
enti locali diversi dal comune. 
  2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a
prevenire   situazioni   di   pericolo   e    per    il    ripristino
dell'officiosita'  dei  corsi  d'acqua  e  della  viabilita'  non  si
applicano le disposizioni di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano  applicazione  ai
siti che, al momento  degli  eventi  calamitosi  in  rassegna,  erano
soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla  presenza  di
rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare  la  matrice
ambientale naturale  gia'  oggetto  di  valutazione  da  parte  della
regione o del Ministero della transizione ecologica.  I  litoidi  che
insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai  sensi  del
comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori
ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo
V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove  necessario,
possono individuare  appositi  siti  di  stoccaggio  provvisorio  ove
depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti
dagli eventi di cui in premessa, definendo,  d'intesa  con  gli  enti
ordinariamente  competenti,  le  modalita'  per  il  loro  successivo
recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con  oneri
a carico delle risorse di cui all'art. 9. 
  4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3  si
puo' provvedere ai sensi dell'art. 183,  comma  1,  lettera  n),  del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  con  le  modalita'  e
avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza.
Ai predetti materiali, qualora non altrimenti classificabili in  base
alla loro natura, potra' essere attribuito il codice  CER  20  03  99
«rifiuti urbani non  specificati  altrimenti»,  fermo  restando,  ove
applicabile,  l'avvio  a   recupero   dei   Rifiuti   apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE). 
  5. Il Commissario delegato puo' autorizzare i gestori del  servizio
idrico integrato allo stoccaggio e al trattamento presso i depuratori
di acque reflue urbane, nei limiti della  capacita'  ricettiva  degli
impianti, dei rifiuti liquidi e fangosi derivanti dagli eventi di cui
in  premessa  conferiti  tramite  autospurghi,  con  le  modalita'  e
avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza,
a  condizione  della  compatibilita'   di   tali   rifiuti   con   le
caratteristiche tecniche e le modalita'  gestionali  degli  impianti.
ARPA Marche fornira' supporto per la corretta  attuazione  di  quanto
previsto dal presente articolo.