Art. 7 
 
                Impiego del volontariato organizzato 
                        di protezione civile 
 
  1. Per l'impiego delle organizzazioni di  volontariato  organizzato
di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della  Regione
Marche nelle attivita' previste dall'art. 1 si applicano  i  benefici
previsti dagli articoli 39 e 40 del  decreto  legislativo  n.  1  del
2018, nel limite delle risorse disponibili  di  cui  all'art.  9.  Il
Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative  istanze
di  rimborso,  nel  rispetto  delle  disposizioni   contenute   nella
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020,
ai  fini  della  successiva  rendicontazione  al  Dipartimento  della
protezione civile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1. 
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  relativamente  ai
concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di
coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario  supporto
alla Regione Marche provvede all'istruttoria ed alla liquidazione dei
rimborsi richiesti ai sensi  degli  articoli  39  e  40  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi inclusi i necessari  interventi
di manutenzione  dei  mezzi,  per  gli  interventi  effettuati  dalle
organizzazioni  di  volontariato  di   protezione   civile   iscritte
nell'elenco centrale. 
  3. Le regioni e le province autonome intervenute a  supporto  della
Regione Marche con squadre di volontari che hanno operato nell'ambito
delle  colonne  mobili  regionali  provvedono,  nel  rispetto   delle
disposizioni contenute nella direttiva del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 24 febbraio 2020, all'istruttoria  per  la  liquidazione
dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e  40  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle
organizzazioni di volontariato  di  protezione  civile  iscritte  nei
rispettivi   elenchi    territoriali,    impiegate    in    occasione
dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi
al   Dipartimento   della   protezione   civile   che   provvede   al
trasferimento, alle regioni ed alle  province  autonome  interessate,
delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.