Art. 9 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, nel limite di euro 5.000.000,00. 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 3. La Regione Marche e' autorizzata a trasferire, sulla contabilita' speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa, incluse quelle eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonche' dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea. 4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.