IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e
soggetti non autosufficienti;
Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della
salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e nei limiti delle
disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei
bilanci regionali, puo' stipulare, nell'ambito dei programmi
regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, accordi di programma con le regioni
e con altri soggetti pubblici interessati;
Visto l'art. 4, lettera b) della delibera CIPE n. 141 del 6 agosto
1999 recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze
del CIPE», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre
1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della
sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di
edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi
dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (Rep. atti n.
1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per
l'attivazione dei programmi di investimento in sanita';
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (Rep. atti n.
65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e procedure per
l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita', a integrazione
dell'accordo del 19 dicembre 2002;
Visto l'accordo tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito il 15 settembre 2016 (Rep. atti
160/CSR), sul documento «Piano nazionale della cronicita'»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e, in particolare,
l'art. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2017;
Visto il decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018,
concernente il documento d'indirizzo per la stesura di capitolati di
gara per l'acquisizione di dispositivi medici;
Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,
il quale prevede che «per far fronte al fabbisogno di apparecchiature
sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di
competenza dei medici di medicina generale nonche' dei pediatri di
libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei
pazienti nonche' di ridurre il fenomeno delle liste di attesa, e'
autorizzato un contributo pari a euro 235.834.000 a valere
sull'importo fissato dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
come rifinanziato da ultimo dall'art. 1, comma 555, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite
alle regioni»;
Tenuto conto che il succitato comma prevede, altresi', che «I
trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di un
piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei
parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono
definite la distribuzione delle risorse di cui al presente comma alle
regioni, in quota capitaria, e le modalita' con cui le medesime
regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, individuano
le attivita' assistenziali all'interno delle quali saranno utilizzati
dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla
fragilita' e alla cronicita', anche prevedendo l'utilizzo di
strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
Visto l'art. 1, comma 450 della medesima legge che dispone che «Le
apparecchiature sanitarie di cui al comma 449, di proprieta' delle
aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al
comma 449, secondo modalita' individuate dalle aziende medesime,
avendo cura di misurare l'attivita' svolta attraverso indicatori di
processo»;
Visti gli accordi collettivi nazionali per la medicina generale e
la pediatria di libera scelta per il rafforzamento delle attivita'
territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della
trasmissione di SARS-CoV-2 del 30 ottobre 2020;
Visti l'accordo Stato-regioni del 17 dicembre 2020 sul documento
recante «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in
telemedicina» (Rep. atti 215/CSR) e l'accordo Stato-regioni del 18
novembre 2021 sul documento recante «Indicazioni nazionali per
l'erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte
delle professioni sanitarie» (Rep. atti n. 231/CSR);
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito
«PNRR»), approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 6 luglio 2021
(10160/21) e, in particolare, la Missione 6 Salute, Component 1: Reti
di prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria
territoriale;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 recante
«Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo
sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario
nazionale» nell'ambito del PNRR (M6C1-1 «Riforma 1: Definizione di un
nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria
territoriale») che prevede la definizione di standard strutturali,
organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale e
il sistema di prevenzione salute ambiente e clima e l'identificazione
delle strutture ad essa deputate, che intende perseguire una nuova
strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di un adeguato
assetto istituzionale ed organizzativo, che consenta al Paese di
conseguire standard qualitativi di cura adeguati, in linea con i
migliori Paesi europei e che consideri, sempre piu', il Servizio
sanitario nazionale come parte di un piu' ampio sistema di welfare
comunitario secondo un approccio one health e con una visione
olistica («Planetary Health»);
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2022 recante «Approvazione
delle linee guida organizzative contenenti il "Modello digitale per
l'attuazione dell'assistenza domiciliare", ai fini del raggiungimento
della Milestone EU M6C1-4, di cui all'Annex alla decisione di
esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e
resilienza dell'Italia» nell'ambito della Missione 6 Salute,
Component 1: Reti di prossimita', strutture e telemedicina per
l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.2.1 Assistenza
domiciliare;
Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020, concernente il
riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 555, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art. 2,
comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per la prosecuzione
del Programma straordinario di investimenti in sanita' ex art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che
prevede l'accantonamento di una riserva pari ad euro 635.000.000,00
da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti;
Ritenuto di dare attuazione alle previsioni di cui al citato art.
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 27 luglio 2022;
Decreta:
Art. 1
1. A valere sul programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, nell'ambito delle risorse accantonate con deliberazione
CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, per far fronte al fabbisogno di
apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento
delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa
in carico dei pazienti, in via prioritaria cronici e fragili, nonche'
di ridurre il fenomeno delle liste di attesa, e' ripartito in quota
capitaria alle regioni un contributo pari a euro 235.834.000,00 al
netto delle quote relative alle Province autonome di Trento e di
Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito riportato:
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| Regioni | Risorse assegnate |
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|Piemonte | 17.361.205,46 euro|
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|Valle d'Aosta | 503.510,02 euro|
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|Lombardia | 40.381.001,15 euro|
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|Veneto | 19.648.194,58 euro|
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|Friuli-Venezia Giulia | 4.857.413,54 euro|
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|Liguria | 6.140.451,17 euro|
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|Emilia-Romagna | 17.976.939,50 euro|
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|Toscana | 14.869.862,97 euro|
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|Umbria | 3.504.141,26 euro|
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|Marche | 6.091.507,20 euro|
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|Lazio | 23.178.116,60 euro|
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|Abruzzo | 5.210.680,78 euro|
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|Molise | 1.210.173,37 euro|
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|Campania | 23.002.713,22 euro|
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|Puglia | 15.919.899,27 euro|
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|Basilicata | 2.227.945,47 euro|
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|Calabria | 7.627.552,24 euro|
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|Sicilia | 19.632.718,88 euro|
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|Sardegna | 6.489.973,32 euro|
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| Totale| 235.834.000,00 euro|
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