Art. 2
1. Le apparecchiature di diagnostica di primo livello, oggetto del
presente provvedimento, in coerenza con la riorganizzazione della
rete territoriale del Servizio sanitario nazionale prevista dalla
Component 1 della Missione 6 del PNRR e dal regolamento per la
definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi,
tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale, di cui all'art.
1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, decreto
ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 verranno assegnate
prioritariamente:
alle Case della Comunita' hub;
alle Case della Comunita' spoke;
agli spoke rappresentati dagli studi dei MMG e PLS;
alle aggregazioni di medicina di gruppo tenendo conto delle
caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine di
favorire la capillarita' dei servizi e maggiore equita' di accesso,
in particolare nelle aree interne, rurali, piccole isole e periferie
urbane, nel pieno rispetto del principio di prossimita'. In queste
aree dove, per le caratteristiche geografiche e morfologiche del
territorio, lo studio del MMG deve essere ulteriormente rafforzato
(strumenti di prima diagnostica, rete e telemedicina) al fine di
garantire un'assistenza di prossimita' adeguata e non accrescere le
diseguaglianze territoriali.
2. Fermo restando quanto previsto rispettivamente dall'art. 2,
comma 6 dell'ACN Medicina generale 30 ottobre 2020 e dall'art. 3,
comma 6 dell'ACN Pediatria libera scelta 30 ottobre 2020, le
apparecchiature di diagnostica di primo livello oggetto del presente
decreto, per garantire prossimita' dell'assistenza ed erogazione di
prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonche' dei
pediatri di libera scelta ai soggetti fragili affetti da patologie
croniche, devono essere compatibili ed integrarsi con la Piattaforma
nazionale di telemedicina e con i servizi di telemedicina previsti
dalla Component 1 della Missione 6 del PNRR nonche' con il Fascicolo
sanitario elettronico. L'utilizzo delle apparecchiature sanitarie di
cui al presente decreto avviene nell'ambito dei compiti del MMG/PLS.
3. Le prestazioni erogate da parte dei MMG e PLS mediante le
apparecchiature di cui al presente decreto rientrano nell'ambito dei
livelli essenziali di assistenza sanitaria di base. Le modalita' di
rilevazione dell'attivita' erogata, le specifiche tecniche della
documentazione relativa agli atti medici eseguiti con il supporto
delle apparecchiature di cui al comma precedente, le modalita' di
alimentazione del FSE, gli indicatori minimi di processo e di
risultato di cui al successivo art. 3, comma 2 sono definiti da un
tavolo tecnico congiunto Ministero della salute e regioni, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.