Art. 3
1. Le regioni di cui all'art. 1 devono presentare al Ministero
della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria,
entro novanta giorni dal completamento dei lavori del tavolo tecnico
di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto, un piano pluriennale
dei fabbisogni per l'utilizzo anche parziale delle risorse assegnate,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2.
2. Il piano dei fabbisogni e il conseguente processo di
approvvigionamento dei dispositivi medici di cui al comma 1, deve
contenere:
gli obiettivi di salute che si intendono perseguire;
l'elenco delle apparecchiature sanitarie per la diagnostica di
primo livello che si intendono acquisire, comprensivo di descrizione
della tecnologia, in coerenza con l'art. 2, comma 2, dei costi di
acquisto, addestramento e di installazione;
la modalita' con la quale si intende acquisire le
apparecchiature, privilegiando forme o centrali di committenza
regionali;
una relazione sulle modalita' di impiego delle apparecchiature
sanitarie e sull'assetto organizzativo che si intende adottare ai
fini dell'erogazione delle prestazioni assistenziali, tenendo conto
delle diverse forme organizzative in cui operano i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta;
i tempi di acquisizione e di messa in funzione e collaudo delle
apparecchiature sanitarie;
il piano regionale di formazione per i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta o l'adesione a quello
predisposto dall'Istituto superiore di sanita';
un piano di manutenzione, assistenza e aggiornamento, comprensivo
anche delle modalita' di fornitura e smaltimento dei consumabili
necessari per il funzionamento dei dispositivi di proprieta' delle
aziende sanitarie che si intendono adottare sulle apparecchiature
sanitarie;
gli indicatori di processo e di risultato specifici, individuati
dal tavolo congiunto Ministero della salute e regioni di cui all'art.
2, comma 3, attraverso i quali le aziende sanitarie procedono a
misurare l'attivita' svolta, secondo quanto previsto dagli accordi
integrativi regionali ed in coerenza con quanto previsto dal decreto
ministeriale 12 marzo 2019 recante «Nuovo sistema di garanzia per il
monitoraggio dell'assistenza sanitaria».
3. Le regioni, sulla base degli obiettivi di salute definiti dalla
propria programmazione, dei modelli organizzativi regionali e di
quanto previsto dall'ACN del 30 ottobre 2020 procedono alla stipula
di accordi integrativi regionali con i medici di medicina generale e
i pediatri di libera scelta.
4. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che
possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi assistenziali
individuati dagli accordi integrativi di cui al comma 3 con propri
dispositivi (soggetti ad autorizzazione da parte delle aziende
sanitarie di competenza), certificano il proprio contributo alle
medesime finalita' del presente decreto, secondo le modalita'
definite nell'ambito degli accordi integrativi regionali stessi.
5. A seguito dell'approvazione del piano dei fabbisogni di cui al
comma 2 da parte del Ministero della salute, le regioni potranno
procedere con le richieste di ammissione a finanziamento degli
interventi secondo le modalita' previste dall'accordo per le
procedure tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano del 28 febbraio 2008 per la «Definizione delle modalita' e
procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in
sanita'», a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002.