IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti  gli  obiettivi  di  cui  all'art.  39   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del consiglio; 
  Visto  il  regolamento  2021/2117  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  2  dicembre  2021,  che  modificai  regolamenti  (UE)
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli (UE)  n.
1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e  alimentari,
(UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,  la  designazione,  la
presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione  delle  indicazioni
geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013
recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle
regioni ultra periferiche dell'Unione; 
  Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, di  devoluzione  al  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste  dell'esercizio  delle  attribuzioni
statali in materia alimentare; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  concernente
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  concernente  il
Codice dell'amministrazione digitale; 
  Considerato  l'impegno  sottoscritto  dall'Italia  in  ambito  G20,
riguardo alle informazioni  concernenti  le  giacenze  delle  derrate
alimentari strategiche  da  comunicare  all'Organismo  internazionale
denominato «AMIS» (Agricultural Market  Information  System)  per  il
rafforzamento della collaborazione tra i Paesi  maggiori  produttori,
esportatori, importatori di derrate alimentari; 
  Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre  2013  concernente  la
disciplina e la procedura  applicativa  per  la  comunicazione  delle
giacenze di cereali e soia detenuti dagli  operatori  della  filiera,
registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2013, registro n.  10,
foglio n. 245 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana il 27 gennaio 2014; 
  Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 2015  che  modifica  il
decreto 17  ottobre  2013  inerente  la  disciplina  e  la  procedura
applicativa per la comunicazione delle giacenze  di  cereali  e  soia
detenuti dagli operatori della filiera; 
  Visto in particolare l'art. 7-bis del citato decreto del 15  aprile
2015 con il quale si dispone che gli allegati al decreto ministeriale
17 ottobre 2013 sono modificati, integrati o  sostituiti  o  abrogati
con decreto direttoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  179
del 5 dicembre 2019, recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»,
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 53 del 24 marzo 2020; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  9361300  del  4  dicembre  2020,
recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non  generali  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2017/1185  recante
modalita' di applicazione dei regolamenti UE n.  1307/2013  e  UE  n.
1308/2013 per  quanto  riguarda  le  notifiche  alla  Commissione  di
informazioni e documenti; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/791 che modifica il
regolamento di esecuzione  UE  n.  2017/1185  recante  norme  per  la
notifica degli stock di cereali e semi oleosi da  parte  degli  Stati
membri e che prevede l'obbligo per gli  Stati  membri  di  notificare
alla Commissione europea le giacenze di cereali,  semi  oleosi  e  di
sementi certificate; 
  Ritenuto  necessario  adeguare  la  procedura  informatica  per  le
comunicazioni delle  giacenze,  relativamente  alle  informazioni  da
trasmettere, utilizzando unicamente il Sistema  informatico  agricolo
nazionale (SIAN); 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sancita nella seduta del 27 luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  L'art. 1 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e' sostituito dal
seguente: 
    1. Il presente decreto stabilisce le modalita'  di  comunicazione
delle  giacenze  dei  prodotti  di  seguito  elencati,  detenuti   in
stoccaggio alla data del 31 maggio e del 31 dicembre  di  ogni  anno,
destinati alla commercializzazione,  dagli  operatori  delle  filiere
cerealicole e dei semi oleosi. 
      frumento duro codice NC 1001 19 00,  escluso  quello  destinato
alla semina; 
      frumento tenero e frumento  segalato  codice  NC  1001  99  00,
esclusi le sementi per la semina; 
      orzo codice NC 1003 diverso da quello destinato alla semina; 
          granturco cod. NC 1005 90 00 diverso  da  quello  destinato
alla semina; 
          riso codice NC 1006, escluso quello destinato alla semina; 
          semi di soia anche frantumati codice NC 1201 90 00, esclusi
i semi per la semina; 
          girasole codice NC 1206 00, escluso quello  destinato  alla
semina; 
          ravizzone  e/o  colza  codice  NC  1205,   escluso   quello
destinato alla semina; 
          farina di semi di colza codice NC 23.06.41.00, 23.06.49.00; 
          farina di semi di girasole codice NC 23.06.30.00; 
          farina di semi di soia codice NC 23.04.00.00; 
          olio di colza codice NC 1514; 
          olio di girasole codice NC 1512; 
          olio di soia codice NC 1507. 
  Il comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013  e'
abrogato.