Art. 3 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. L'art. 3 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e'  sostituito
dal presente articolo: 
    1. I soggetti che, alla data del 31 maggio e del 31  dicembre  di
ogni anno, detengono, a qualsiasi titolo i prodotti di  cui  all'art.
1,  comma  1),  devono  comunicare,  entro  il  giorno  20  del  mese
successivo, il  quantitativo  in  giacenza,  utilizzando  il  sistema
telematico  SIAN-Mipaaf,  istituito   dal   Ministero,   secondo   le
specifiche  tecniche  adottate  dall'amministrazione,  ai  sensi  del
presente art. 3; 
    2. I soggetti che alla data del 31 gennaio e  del  30  giugno  di
ogni anno detengono in stoccaggio sementi certificate di cui all'art.
2 del presente decreto devono comunicare il quantitativo in giacenza,
rispettivamente,  entro  il  20  febbraio  ed  entro  il  20  luglio,
utilizzando  il  sistema  telematico   SIAN-Mipaaf,   istituito   dal
Ministero,    secondo     le     specifiche     tecniche     adottate
dall'amministrazione, ai sensi del presente art. 3; 
    3.  Il  CREA-DC,  per  le  sementi   certificate,   effettua   la
comunicazione della superficie entro il 10  novembre  di  ogni  anno,
nonche' la comunicazione della produzione entro il 10 gennaio di ogni
anno, sul portale SIAN-Mipaaf; 
    4.  I  soggetti  interessati  devono  presentare   richiesta   di
iscrizione al sistema telematico, secondo  le  modalita'  determinate
dall'amministrazione  e  pubblicate  sul   sito   istituzionale   del
Ministero; 
    5. L'Ente nazionale Risi, di  cui  alla  legge  n.  1785  del  21
dicembre 1931, provvede a comunicare le informazioni di cui al  comma
1 dell'art. 1  al  Ministero -  Direzione  generale  delle  politiche
internazionali  e  dell'Unione  europea,   utilizzando   il   sistema
telematico previsto dal presente decreto; 
    6.  La  Direzione  generale  delle  politiche  internazionali   e
dell'Unione europea provvede, con apposito  provvedimento  pubblicato
sul sito istituzionale del Ministero, a definire le  procedure  e  le
modalita' tecniche ed operative da utilizzare per la  gestione  delle
comunicazioni trasmesse dai soggetti interessati. 
  2. Gli allegati, per la gestione della misura di  cui  al  presente
decreto, sono  adottati  con  decreto  direttoriale,  come  stabilito
dall'art. 2 del decreto ministeriale del 15 aprile  2015,  per  tener
conto degli aggiornamenti tecnici dell'Esecutivo UE.