Art. 3 Comunicazioni 1. L'art. 3 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e' sostituito dal presente articolo: 1. I soggetti che, alla data del 31 maggio e del 31 dicembre di ogni anno, detengono, a qualsiasi titolo i prodotti di cui all'art. 1, comma 1), devono comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo, il quantitativo in giacenza, utilizzando il sistema telematico SIAN-Mipaaf, istituito dal Ministero, secondo le specifiche tecniche adottate dall'amministrazione, ai sensi del presente art. 3; 2. I soggetti che alla data del 31 gennaio e del 30 giugno di ogni anno detengono in stoccaggio sementi certificate di cui all'art. 2 del presente decreto devono comunicare il quantitativo in giacenza, rispettivamente, entro il 20 febbraio ed entro il 20 luglio, utilizzando il sistema telematico SIAN-Mipaaf, istituito dal Ministero, secondo le specifiche tecniche adottate dall'amministrazione, ai sensi del presente art. 3; 3. Il CREA-DC, per le sementi certificate, effettua la comunicazione della superficie entro il 10 novembre di ogni anno, nonche' la comunicazione della produzione entro il 10 gennaio di ogni anno, sul portale SIAN-Mipaaf; 4. I soggetti interessati devono presentare richiesta di iscrizione al sistema telematico, secondo le modalita' determinate dall'amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero; 5. L'Ente nazionale Risi, di cui alla legge n. 1785 del 21 dicembre 1931, provvede a comunicare le informazioni di cui al comma 1 dell'art. 1 al Ministero - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, utilizzando il sistema telematico previsto dal presente decreto; 6. La Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea provvede, con apposito provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, a definire le procedure e le modalita' tecniche ed operative da utilizzare per la gestione delle comunicazioni trasmesse dai soggetti interessati. 2. Gli allegati, per la gestione della misura di cui al presente decreto, sono adottati con decreto direttoriale, come stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale del 15 aprile 2015, per tener conto degli aggiornamenti tecnici dell'Esecutivo UE.