Art. 4 Gestione dei dati L'art. 4 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e' sostituito dal presente articolo: 1. I dati acquisiti, mediante la procedura di cui al presente decreto, sono elaborati dal Ministero per attuare le disposizioni previste dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea e nazionali in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli e comunicati alla Commissione UE; 2. I dati comunicati sono trattati in modo riservato e saranno resi pubblici solo in forma aggregata; 3. Il Ministero e' il titolare del trattamento dei dati comunicati, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche' dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche; 4. Il Ministero adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta; 5. Il Ministero consente l'accesso ai dati alle amministrazioni pubbliche e/o private per fini istituzionali.