Art. 4 
 
                          Gestione dei dati 
 
  L'art. 4 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e' sostituito dal
presente articolo: 
    1. I dati acquisiti, mediante la procedura  di  cui  al  presente
decreto, sono elaborati dal Ministero  per  attuare  le  disposizioni
previste dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea  e  nazionali
in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli e comunicati
alla Commissione UE; 
    2. I dati comunicati sono trattati in modo  riservato  e  saranno
resi pubblici solo in forma aggregata; 
    3.  Il  Ministero  e'  il  titolare  del  trattamento  dei   dati
comunicati, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati), nonche' dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e
successive modifiche; 
    4. Il Ministero adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo i
rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di
accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme
alle finalita' della raccolta; 
    5. Il Ministero consente l'accesso ai dati  alle  amministrazioni
pubbliche e/o private per fini istituzionali.