Art. 6 Composizione comitato tecnico 1. L'art. 7 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e' aggiornato per tener conto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2022/791. 2. Il comitato tecnico, di cui all'art. 5, e' presieduto dal direttore generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - PIUE o da un suo delegato. 3. La composizione dei rappresentanti dell'amministrazione e degli operatori delle filiere interessate e' la seguente: quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; tre rappresentanti delle amministrazioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano; un rappresentante dell'Ente nazionale Risi; quattro rappresentanti delle Organizzazioni professionali degli agricoltori; cinque rappresentanti delle Organizzazioni del settore della trasformazione e del commercio; un rappresentante dell'ISTAT; un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA; tre rappresentanti del CREA: per il mais, un rappresentante del Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali - sede di Bergamo; per il frumento: un rappresentante del Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali - sede di Vercelli; per le sementi certificate: un rappresentante del Centro di ricerca difesa e certificazione - sede di Milano; due rappresentanti delle associazioni sementiere. 4. Le modalita' di funzionamento del Comitato di cui all'art. 5, sono disciplinate con decreto direttoriale.