Art. 6 
 
                    Composizione comitato tecnico 
 
  1. L'art. 7 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e'  aggiornato
per tener conto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2022/791. 
  2. Il comitato tecnico,  di  cui  all'art.  5,  e'  presieduto  dal
direttore  generale  della   Direzione   generale   delle   politiche
internazionali e dell'Unione europea - PIUE o da un suo delegato. 
  3. La composizione dei rappresentanti dell'amministrazione e  degli
operatori delle filiere interessate e' la seguente: 
    quattro rappresentanti del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
    tre  rappresentanti  delle  amministrazioni  regionali  e   delle
Province autonome di Trento e Bolzano; 
    un rappresentante dell'Ente nazionale Risi; 
    quattro rappresentanti delle Organizzazioni  professionali  degli
agricoltori; 
    cinque rappresentanti  delle  Organizzazioni  del  settore  della
trasformazione e del commercio; 
    un rappresentante dell'ISTAT; 
    un  rappresentante  dell'Istituto  di  servizi  per  il   mercato
agricolo alimentare - ISMEA; 
    tre rappresentanti del CREA: 
      per  il  mais,  un  rappresentante  del   Centro   di   ricerca
cerealicoltura e colture industriali - sede di Bergamo; 
      per il  frumento:  un  rappresentante  del  Centro  di  ricerca
cerealicoltura e colture industriali - sede di Vercelli; 
      per le sementi certificate: un  rappresentante  del  Centro  di
ricerca difesa e certificazione - sede di Milano; 
    due rappresentanti delle associazioni sementiere. 
  4. Le modalita' di funzionamento del Comitato di  cui  all'art.  5,
sono disciplinate con decreto direttoriale.