Art. 4 Disposizioni transitorie e finali 1. L'individuazione delle fasce economiche e i criteri di determinazione del trattamento economico riconosciuto ai segretari generali delle camere di commercio ai sensi degli articoli 2 e 3 si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Sono fatti salvi i trattamenti economici riconosciuti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e per tutto il periodo residuale dell'incarico in corso a tale data, sino alla sua scadenza definita dal provvedimento di nomina del Ministro dello sviluppo economico, con esclusione di eventuali conferme. 3. La verifica della permanenza dei requisiti di ciascuna camera di commercio all'interno della relativa fascia di cui all'art. 2, viene svolta alla scadenza dell'incarico del segretario generale e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla nomina, al fine di determinare l'eventuale adeguamento del trattamento economico corrispondente. 4. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche alle camere di commercio neo-costituite a seguito del perfezionamento della procedura di accorpamento per le quali l'atto di conferimento dell'incarico al segretario generale sia emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 5. Per le nuove camere di commercio di cui al comma 4, in assenza di un bilancio approvato, ai fini dell'individuazione delle fasce economiche e del corrispondente limite al trattamento economico del segretario generale ai sensi dell'art. 3, si considera la somma algebrica dei valori degli indicatori desumibili dal bilancio degli enti camerali di provenienza. 6. Per le camere che hanno ancora in corso i procedimenti di accorpamento oltre il termine di cui all'art. 61 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, il valore della retribuzione di posizione riferito agli incarichi in essere, in ragione della natura transitoria degli stessi e' rideterminato, a decorrere dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) nel caso di un'unica figura di segretario generale presente nelle camere interessate dal procedimento, ove il trattamento legato alla posizione risulti superiore a quello massimo della fascia economica determinata considerando la somma algebrica dei valori degli indicatori degli enti camerali di provenienza, mediante riconduzione a tale valore massimo; b) nel caso di piu' segretari generali presenti nelle camere interessate, mediante applicazione del valore corrispondente a quello contrattuale massimo di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza area funzioni locali. 7. Le camere di commercio ricadenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano o in quelle regioni a statuto speciale che non rientrano nel campo di applicazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro della dirigenza dell'area delle funzioni locali, adeguano il trattamento economico dei segretari generali in coerenza con il presente decreto, per quanto compatibile con i contratti collettivi applicati. 8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a carico dei bilanci delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel rispetto del limite finanziario di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2022 Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro della pubblica amministrazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 992