Art. 4 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  L'individuazione  delle  fasce  economiche  e  i   criteri   di
determinazione del trattamento economico  riconosciuto  ai  segretari
generali delle camere di commercio ai sensi degli articoli 2 e  3  si
applicano agli  incarichi  conferiti  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Sono fatti salvi i trattamenti economici riconosciuti fino  alla
data di entrata in vigore del presente decreto e per tutto il periodo
residuale dell'incarico in corso a tale data, sino alla sua  scadenza
definita dal provvedimento di  nomina  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, con esclusione di eventuali conferme. 
  3. La verifica della permanenza dei requisiti di ciascuna camera di
commercio all'interno della relativa fascia di cui all'art. 2,  viene
svolta alla scadenza dell'incarico del segretario generale e comunque
non oltre il termine  di  quattro  anni  dalla  nomina,  al  fine  di
determinare  l'eventuale  adeguamento   del   trattamento   economico
corrispondente. 
  4. Le disposizioni contenute  nel  presente  decreto  si  applicano
anche  alle  camere  di  commercio  neo-costituite  a   seguito   del
perfezionamento della procedura di accorpamento per le  quali  l'atto
di conferimento dell'incarico al segretario generale sia emanato  con
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo   economico   successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Per le nuove camere di commercio di cui al comma 4,  in  assenza
di un bilancio approvato, ai  fini  dell'individuazione  delle  fasce
economiche e del corrispondente limite al trattamento  economico  del
segretario generale ai sensi  dell'art.  3,  si  considera  la  somma
algebrica dei valori degli indicatori desumibili dal  bilancio  degli
enti camerali di provenienza. 
  6. Per le camere che  hanno  ancora  in  corso  i  procedimenti  di
accorpamento oltre il termine di cui all'art. 61 del decreto-legge  4
agosto  2020,  n.  104,  convertito  con  modifiche  dalla  legge  di
conversione 13 ottobre 2020, n. 126, il valore della retribuzione  di
posizione riferito agli incarichi in essere, in ragione della  natura
transitoria  degli  stessi  e'   rideterminato,   a   decorrere   dal
centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto: 
    a) nel caso di un'unica figura di  segretario  generale  presente
nelle camere interessate dal procedimento, ove il trattamento  legato
alla posizione  risulti  superiore  a  quello  massimo  della  fascia
economica determinata considerando  la  somma  algebrica  dei  valori
degli  indicatori  degli  enti  camerali  di  provenienza,   mediante
riconduzione a tale valore massimo; 
    b) nel caso di piu'  segretari  generali  presenti  nelle  camere
interessate, mediante applicazione del valore corrispondente a quello
contrattuale massimo di cui  al  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro della dirigenza area funzioni locali. 
  7. Le camere di commercio  ricadenti  nelle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano o in quelle  regioni  a  statuto  speciale  che  non
rientrano  nel  campo  di  applicazione  del   Contratto   collettivo
nazionale del lavoro della dirigenza dell'area delle funzioni locali,
adeguano il trattamento economico dei segretari generali in  coerenza
con il presente decreto,  per  quanto  compatibile  con  i  contratti
collettivi applicati. 
  8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto  sono
posti a carico dei  bilanci  delle  camere  di  commercio  industria,
artigianato e agricoltura nel rispetto del limite finanziario di  cui
all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 13 luglio 2022 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Giorgetti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                             Il Ministro 
                   della pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 992