IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 2  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117 che prevede la  modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione di un prodotto DOP o IGP  a  seguito  dell'imposizione  di
misure  sanitarie  o  fitosanitarie  obbligatorie  da   parte   delle
autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6  cosi'  come   modificato   dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022  che  stabilisce  le  procedure   riguardanti   un   cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n.  644/1998  della  Commissione  del  20
marzo 1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee - Serie L 87 del 21 marzo  1998  -  con  il  quale  e'  stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta
«Terra d'Otranto»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive  69/464/  CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e  2007/33/CE
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto
2020  relativo  alle  misure  per  prevenire  l'introduzione   e   la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)  e  in
particolare l'allegato III del  regolamento  che  definisce  le  aree
della zona infetta; 
  Vista la determinazione del dirigente  della  Sezione  Osservatorio
fitosanitario n. 69 del 27 luglio 2021 di  aggiornamento  delle  aree
delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca  ST53  ai  sensi
del regolamento (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021; 
  Vista la determinazione del dirigente  della  Sezione  osservatorio
fitosanitario n. 71 del 3 agosto 2021 recante «Reg.  (UE)  2020/1201.
Disposizioni per l'applicazione dell'art. 18 del  reg.  UE  2020/1201
«Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone  infette»
con la quale si autorizza, ai sensi della lettera b) dell'art. 18 del
reg. UE 2020/1201, l'impianto di piante specificate risultate immuni,
resistenti,  tolleranti  o  a  bassa  suscettibilita'  alla   Xylella
fastidiosa sottospecie pauca, nelle zone  infette...  in  particolare
olivo:   varieta'   Leccino    e    FS17    in    quanto    risultate
resistenti/tolleranti a Xylella fastidiosa sottospecie pauca...; 
  Vista la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 343 del
14  marzo  2022  «Approvazione  Piano  d'azione  per  contrastare  la
diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia; 
  Vista  l'istanza  inoltrata  dal  Consorzio  olio   D.O.P.   «Terra
d'Otranto» in data 29 giugno 2022, con la quale e' stata richiesta la
modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra  d'Otranto»;
e che la richiesta di  modifica  temporanea  del  disciplinare  della
D.O.P. «Terra d'Otranto» e' motivata dalla  diffusione  del  batterio
della c.d. Xylella fastidiosa che ha fortemente colpito la produzione
olivicola-olearia della Puglia e del Salento in particolare; 
  Visto la determinazione del dirigente della Regione Puglia  n.  180
del 31 agosto 2022, che ha ufficialmente riconosciuto  la  necessita'
di adottare la modifica temporanea del disciplinare della  DOP  Terre
d'Otranto e la nota  n.  14504  del  29  luglio  2022  della  Sezione
Osservatorio fitosanitario  della  Regione  Puglia,  nella  quale  si
evidenzia che la domanda inoltrata  dal  consorzio  della  DOP  Terra
d'Otranto, trova fondamento nell'immutato scenario  che  caratterizza
l'epidemia  causata   dal   batterio   Xylella   fastidiosa,   agente
fitopatogeno responsabile di alterazioni sintomatologiche  importanti
nelle varieta' di olivo, Cellina di  Nardo'  e  Ogliarola  salentina,
presenti  nel  territorio  di  produzione  della  suddetta  D.O.P.  e
fortemente sensibili all'azione del batterio  Xylella  fastidiosa,  e
che pertanto le modifiche introdotte nel disciplinare  di  produzione
sono  le  uniche  possibili  allo  stato  attuale  delle   conoscenze
scientifiche sulle varieta'  di  olivo  resistenti  o  tolleranti  al
batterio»; 
  Considerato che la zona di produzione delle  olive  destinate  alla
produzione della D.O.P. «Terra d'Otranto» ricade nella  zona  infetta
di cui all'art. 4, comma 2 del reg. UE  2020/1201  e  all'allegato  1
alla  determinazione  del  dirigente   della   Sezione   osservatorio
fitosanitario n. 179 del 14 dicembre 2020 e n. 69 del 27 luglio 2021; 
  Considerato che gli studi scientifici, condotti tra gli  altri  dal
CNR, Istituto per la protezione sostenibile  delle  piante,  sede  di
Bari e dal Dipartimento di scienze del suolo, della  pianta  e  degli
alimenti dell'Universita' di  Bari  Aldo  Moro,  in  aree  fortemente
infette  da  Xylella   fastidiosa   hanno   evidenziato,   attraverso
osservazioni  e   rilievi   di   campo   integrati   dalle   indagini
diagnostiche, l'elevata suscettibilita' al  batterio  delle  cultivar
Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina e confermato, al contrario, i
fenomeni di resistenza al batterio delle cultivar leccino e FS-17; 
  Considerato che al fine di contenere la  diffusione  del  batterio,
sin dal suo manifestarsi nel 2013, sono state progressivamente  messe
in atto delle misure  fitosanitarie  e  degli  interventi  finanziari
destinati a contrastare tale patogeno; 
  Considerato che i gravi disseccamenti presenti  negli  oliveti  del
Salento e che interessano  soprattutto  l'Ogliarola  salentina  e  la
Cellina  di  Nardo',  le  due  cultivar  predominanti,  hanno  inciso
profondamente  sulla  produzione  olearia  degli   stessi,   rendendo
necessaria  la  sostituzione  degli  olivi  disseccati  con  i  nuovi
impianti di leccino e di FS-17; 
  Considerato la necessita' di ripristinare il potenziale  produttivo
delle aree colpite da Xylella  fastidiosa  attraverso  operazioni  di
espianto degli olivi in zona infetta e di reimpianto di  varieta'  di
olivo tolleranti al batterio, leccino e FS-17; 
  Considerato che la  modifica  temporanea  al  disciplinare  risulta
necessaria  al  fine  di  procedere  alla  rivendicazione   dell'olio
extravergine di  oliva  D.O.P.  «Terra  d'Otranto»  a  partire  dalla
campagna  olearia  2022/2023  e  che  il  mantenimento   dell'attuale
disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori; 
  Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere  ammissibile  la
domanda di modifica temporanea del disciplinare della  D.O.P.  «Terra
d'Otranto»; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» ai  sensi  del
citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e  dall'art.
6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel  predetto  documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione
della denominazione  «Terra  d'Otranto»  registrata  in  qualita'  di
denominazione di origine protetta in forza  al  regolamento  (CE)  n.
644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Terra d'Otranto» e' temporanea e  riguarda  esclusivamente  l'annata
olivicola 2022 a decorrere dalla data di pubblicazione  della  stessa
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. 
    Roma, 20 settembre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero