IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», con il quale e' stato istituito il Ministero della
transizione ecologica e, in particolare, l'art. 2, che attribuisce al
Ministero della transizione ecologica le competenze in materia di
energia gia' a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello
sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 23
settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, che ha istituito uno strumento di supporto straordinario
dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la
crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6
luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano
per la ripresa e la resilienza dell'Italia (sessione n. 3808, del 13
luglio 2021) allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani
per la ripresa e la resilienza - tabella, modello piani per la
ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del
28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della
resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui
valutazione positiva e' stata approvata con decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la Riforma 4 «Misure volte a promuovere la competitivita'
dell'idrogeno», della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione
ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e
mobilita' sostenibile», del PNRR, la quale «consiste nel varo di
misure fiscali che incentivino la produzione e/o l'utilizzo
dell'idrogeno, in linea con le norme UE in materia di tassazione, e
nel recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II).
Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico
a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva
(UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete»;
Vista la milestone M2C2-21 della citata Riforma 4, con scadenza 30
giugno 2022, la quale prevede che «La legge deve introdurre incentivi
fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo
di idrogeno verde nel settore dei trasporti. Questa misura deve
sostenere unicamente attivita' legate all'idrogeno che soddisfino il
requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita
del 73,4% per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2]»;
Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2020 che definiscono
gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»);
Vista la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per
la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione
UE, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale, ed in particolare
i criteri di vaglio tecnico di mitigazione dei cambiamenti climatici
di cui all'allegato 1, paragrafo 3.10 «Produzione di idrogeno»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli
altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale
(cosiddetto «tagging»), il principio di parita' di genere e l'obbligo
di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013,
n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle comunita';
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio,
dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre
irregolarita';
Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) -
Carta della governance multilivello in Europa;
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione;
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi del
quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le
modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge
n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le
attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge n.
178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare:
l'art. 6, che ha istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato
Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento
operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
l'art. 8, il quale stabilisce che ciascuna amministrazione
centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al
coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia» e, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 1, ai sensi del
quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di
missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR
e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura
di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale
generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello
dirigenziale non generale complessivi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge
n. 77 del 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto in
merito all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di
ciascuna amministrazione titolare degli investimenti e riforme
previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che,
assegna la Riforma 4 della Missione 2, componente 2 alla
responsabilita' del Ministero della transizione ecologica;
Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna amministrazione
sono riportati nella tabella B allegata al predetto decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, nonche' le
disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle
quali «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche
funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria
generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle
riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi
traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze
previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai
sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di
quanto concordato con la Commissione europea»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del
superamento dei divari territoriali ed il principio di parita' di
genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10,
19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre
2021, relativo alla istituzione della unita' di Missione per il PNRR
presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8
del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma
1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, che
contiene la «Guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 23 che, nell'introdurre
incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del
consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti, in linea con
quanto stabilito dalla Riforma 4 della Missione 2, componente 2,
prevede al comma 2 che «entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni
tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1.
Con il medesimo decreto sono stabilite altresi' le modalita' con le
quali l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente provvede
a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Considerato il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale
di decarbonizzazione, in conformita' al Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a lungo
termine (LTS) al 2050;
Vista la comunicazione della Commissione UE COM (2020) 301 final,
dell'8 luglio 2020, «Una Strategia europea per l'idrogeno
climaticamente neutra», che individua l'esigenza di stimolare la
produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto
produttivo nel panorama europeo;
Viste le «Linee guida preliminari per la Strategia nazionale
idrogeno» del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre
2020, con le quali e' delineato il percorso dello sviluppo
dell'idrogeno in sinergia con la Strategia europea;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 26 gennaio 2000, recante «Individuazione degli oneri
generali afferenti al sistema elettrico»;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 17 aprile 2001, recante «Modifiche al decreto 26
gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di individuazione degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico»;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 aprile
2006, recante «Modifica dell'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000,
recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema»;
Visto il decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, recante
«Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema
elettrico»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese» ed in particolare dell'art. 39,
comma 3;
Visto il regolamento (UE) 2014/651 della Commissione UE, del 17
giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea ed in particolare l'art. 36 che regola gli aiuti
agli investimenti in materia di tutela ambientale intendendo
«qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno
all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attivita'
di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a
promuovere un uso piu' razionale delle risorse naturali, ivi inclusi
le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia
rinnovabili»;
Vista la proposta di modifica del citato regolamento (UE) 2014/651,
oggetto di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea
il 6 ottobre 2021 e conclusa l'8 dicembre 2021;
Vista la comunicazione della Commissione UE, del 18 febbraio 2022,
2022/C 80/01, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;
Vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2022,
C(2022) 5342 final, recante «Modifica del quadro temporaneo di crisi
per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi
adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi
e obiettivi;
Considerata la necessita' di definire le modalita' di attuazione
previste all'art. 23, comma 2 del decreto-legge del 30 aprile 2022,
n. 36 in linea con quanto stabilito dalla milestone M2C2-21 della
Riforma 4 della Missione 2, componente 2, adottando il presente
decreto e pubblicandolo sul sito istituzionale;
Ritenuto opportuno, in considerazione degli elevati costi di
investimento e di esercizio connessi alla produzione di idrogeno
verde, garantire la cumulabilita' delle agevolazioni di cui al
presente decreto con altre agevolazioni concesse ai medesimi impianti
di produzione di idrogeno verde;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il presente decreto individua i
casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali il consumo di
energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per
la produzione di idrogeno verde accede alle agevolazioni di cui
all'art. 4.