IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  della
transizione ecologica e, in particolare, l'art. 2, che attribuisce al
Ministero della transizione ecologica le  competenze  in  materia  di
energia gia'  a  qualunque  titolo  esercitate  dal  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione  ecologica»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del  23
settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14  dicembre
2020, che  ha  istituito  uno  strumento  di  supporto  straordinario
dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa  dell'economia  dopo  la
crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Vista la decisione di esecuzione  del  Consiglio  10160/21,  del  6
luglio 2021, relativa all'approvazione della  valutazione  del  piano
per la ripresa e la resilienza dell'Italia (sessione n. 3808, del  13
luglio 2021) allegato - Orientamenti agli Stati membri  per  i  piani
per la ripresa e la  resilienza  -  tabella,  modello  piani  per  la
ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del
28 settembre 2021  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori  comuni  e  gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e  della
resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  la  cui
valutazione positiva e' stata approvata con decisione  del  Consiglio
ECOFIN del 13 luglio  2021  notificata  all'Italia  dal  Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Vista la Riforma 4 «Misure volte  a  promuovere  la  competitivita'
dell'idrogeno», della Missione 2  «Rivoluzione  verde  e  transizione
ecologica», componente  2  «Energia  rinnovabile,  idrogeno,  rete  e
mobilita' sostenibile», del PNRR, la  quale  «consiste  nel  varo  di
misure  fiscali  che  incentivino  la   produzione   e/o   l'utilizzo
dell'idrogeno, in linea con le norme UE in materia di  tassazione,  e
nel recepimento della direttiva (UE) 2018/2001  (direttiva  RED  II).
Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno  elettrolitico
a partire da fonti di energia rinnovabile ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete»; 
  Vista la milestone M2C2-21 della citata Riforma 4, con scadenza  30
giugno 2022, la quale prevede che «La legge deve introdurre incentivi
fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e  del  consumo
di idrogeno verde nel  settore  dei  trasporti.  Questa  misura  deve
sostenere unicamente attivita' legate all'idrogeno che soddisfino  il
requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita
del 73,4% per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2]»; 
  Visti gli articoli  9  e  17  del  regolamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2020 che definiscono
gli obiettivi ambientali e il principio  di  non  arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»); 
  Vista la comunicazione della Commissione UE  2021/C  58/01  recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139  della  Commissione
UE, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE)  2020/852  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale, ed in  particolare
i criteri di vaglio tecnico di mitigazione dei cambiamenti  climatici
di cui all'allegato 1, paragrafo 3.10 «Produzione di idrogeno»; 
  Visti i principi trasversali previsti  dal  PNRR,  quali,  tra  gli
altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale
(cosiddetto «tagging»), il principio di parita' di genere e l'obbligo
di protezione e valorizzazione dei giovani; 
  Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio,  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole
finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale   dell'Unione,   che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013,
n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014  e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom)  n.
966/2012; 
  Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio,  del
18 dicembre 1995, relativo alla  tutela  degli  interessi  finanziari
delle comunita'; 
  Visto il regolamento (CE,  EURATOM)  n.  2185/1996  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 1996 relativo ai  controlli  e  alle  verifiche  sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e  altre
irregolarita'; 
  Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01)  -
Carta della governance multilivello in Europa; 
  Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
2006/70/CE della Commissione; 
  Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi  del
quale, con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per  la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037  a  1050,  nonche'  le
modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della  predetta  legge
n. 178 del 2020, ai  sensi  del  quale,  al  fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  n.
178 del 2020,  che  prevede  che,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  di  29  luglio  2021,  n.  108,  recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare: 
    l'art. 6, che ha istituito presso il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
un ufficio centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  denominato
Servizio  centrale  per  il  PNRR,  con  compiti   di   coordinamento
operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; 
    l'art.  8,  il  quale  stabilisce  che  ciascuna  amministrazione
centrale  titolare  di  interventi  previsti  nel  PNRR  provvede  al
coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche'  al  loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia» e, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 1, ai sensi del
quale «per il  Ministero  della  transizione  ecologica  l'unita'  di
missione di cui all'art. 8, comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR
e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in  una  struttura
di coordinamento ai sensi dell'art.  5  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999,  n.  300,  e  in  due  uffici  di  livello  dirigenziale
generale, articolati fino a un  massimo  di  sei  uffici  di  livello
dirigenziale non generale complessivi»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto  decreto-legge
n. 77 del 2021; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto in
merito  all'assegnazione  delle  risorse  finanziarie  in  favore  di
ciascuna  amministrazione  titolare  degli  investimenti  e   riforme
previsti nel PNRR  e  ai  corrispondenti  milestone  e  target,  che,
assegna  la  Riforma  4  della  Missione   2,   componente   2   alla
responsabilita' del Ministero della transizione ecologica; 
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita'  di  ciascuna  amministrazione
sono riportati nella tabella  B  allegata  al  predetto  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  6  agosto  2021,  nonche'  le
disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai  sensi  delle
quali «le singole amministrazioni inviano, attraverso  le  specifiche
funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma  1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e  secondo  le  indicazioni  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  Ragioneria
generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione  delle
riforme e  degli  investimenti  ed  il  raggiungimento  dei  connessi
traguardi ed obiettivi al fine  della  presentazione,  alle  scadenze
previste, delle richieste di pagamento alla  Commissione  europea  ai
sensi dell'art. 22  del  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto  anche  di
quanto concordato con la Commissione europea»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei  giovani,  del
superamento dei divari territoriali ed il  principio  di  parita'  di
genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8,  10,
19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  29  novembre
2021, relativo alla istituzione della unita' di Missione per il  PNRR
presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8
del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies,  comma
1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021; 
  Vista la circolare  RGS-MEF  del  30  dicembre  2021,  n.  32,  che
contiene la «Guida operativa per il rispetto  del  principio  di  non
arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 23 che,  nell'introdurre
incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del
consumo di idrogeno verde nel settore dei  trasporti,  in  linea  con
quanto stabilito dalla Riforma 4  della  Missione  2,  componente  2,
prevede al comma 2 che «entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro  della
transizione  ecologica  sono  individuati  i  casi  e  le  condizioni
tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il  comma  1.
Con il medesimo decreto sono stabilite altresi' le modalita'  con  le
quali l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente provvede
a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
  Vista la  direttiva  2018/2001/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  dicembre   2018,   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Considerato il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale
di decarbonizzazione, in conformita' al Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC)  al  2030  e  nella  Strategia  a  lungo
termine (LTS) al 2050; 
  Vista la comunicazione della Commissione UE COM (2020)  301  final,
dell'8  luglio  2020,   «Una   Strategia   europea   per   l'idrogeno
climaticamente neutra», che  individua  l'esigenza  di  stimolare  la
produzione  e  l'introduzione   dell'idrogeno   verde   nel   tessuto
produttivo nel panorama europeo; 
  Viste le  «Linee  guida  preliminari  per  la  Strategia  nazionale
idrogeno» del Ministero della transizione ecologica del  24  novembre
2020,  con  le  quali  e'  delineato  il  percorso   dello   sviluppo
dell'idrogeno in sinergia con la Strategia europea; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 26 gennaio 2000, recante «Individuazione degli oneri
generali afferenti al sistema elettrico»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 17 aprile 2001, recante  «Modifiche  al  decreto  26
gennaio  2000  del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  Tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica  di  individuazione  degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico»; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive  3  aprile
2006, recante «Modifica dell'art. 9  del  decreto  26  gennaio  2000,
recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema»; 
  Visto il decreto legislativo del 16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica»; 
  Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003,  n.  25,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  aprile   2003,   n.   83,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  oneri  generali  del  sistema
elettrico»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese» ed in  particolare  dell'art.  39,
comma 3; 
  Visto il regolamento (UE) 2014/651 della  Commissione  UE,  del  17
giugno 2014, e successive  modifiche  e  integrazioni,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea ed in particolare l'art. 36 che regola gli  aiuti
agli  investimenti  in  materia  di  tutela   ambientale   intendendo
«qualsiasi azione volta a  porre  rimedio  o  a  prevenire  un  danno
all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato  dalle  attivita'
di un beneficiario, a ridurre  il  rischio  di  un  tale  danno  o  a
promuovere un uso piu' razionale delle risorse naturali, ivi  inclusi
le misure di risparmio energetico e l'impiego  di  fonti  di  energia
rinnovabili»; 
  Vista la proposta di modifica del citato regolamento (UE) 2014/651,
oggetto di consultazione pubblica avviata dalla  Commissione  europea
il 6 ottobre 2021 e conclusa l'8 dicembre 2021; 
  Vista la comunicazione della Commissione UE, del 18 febbraio  2022,
2022/C 80/01, recante «Disciplina in materia  di  aiuti  di  Stato  a
favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»; 
  Vista la  comunicazione  della  Commissione  del  20  luglio  2022,
C(2022) 5342 final, recante «Modifica del quadro temporaneo di  crisi
per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a  seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; 
  Considerato  che  le  amministrazioni  titolari  degli   interventi
adottano  ogni  iniziativa  necessaria  ad  assicurare  l'efficace  e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi  traguardi
e obiettivi; 
  Considerata la necessita' di definire le  modalita'  di  attuazione
previste all'art. 23, comma 2 del decreto-legge del 30  aprile  2022,
n. 36 in linea con quanto stabilito  dalla  milestone  M2C2-21  della
Riforma 4 della Missione  2,  componente  2,  adottando  il  presente
decreto e pubblicandolo sul sito istituzionale; 
  Ritenuto  opportuno,  in  considerazione  degli  elevati  costi  di
investimento e di esercizio  connessi  alla  produzione  di  idrogeno
verde, garantire  la  cumulabilita'  delle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto con altre agevolazioni concesse ai medesimi impianti
di produzione di idrogeno verde; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione di quanto previsto  dall'art.  23,  comma  2,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il presente  decreto  individua  i
casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali  il  consumo  di
energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per
la produzione di idrogeno  verde  accede  alle  agevolazioni  di  cui
all'art. 4.