Art. 3
Condizioni tecniche per l'accesso
alle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano all'energia
elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per alimentare impianti di
produzione di idrogeno verde, ossia l'idrogeno che soddisfa il
requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita
del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g
CO2e/MJ ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO2eq/tH2.
L'idrogeno di cui al primo periodo e' prodotto mediante processo
elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile e/o
dall'energia elettrica di rete.
2. Gli impianti di produzione di idrogeno verde di cui al comma 1
soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono collegati agli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete con obbligo di
connessione di terzi. In tal caso, l'energia elettrica fornita agli
elettrolizzatori e' munita di garanzie di origine rinnovabile ai
sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) utilizzano energia elettrica prodotta da impianti a fonte
rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore.
3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 4, sono
altresi' rispettate le seguenti condizioni:
a) l'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetta quanto
previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199;
b) il calcolo e la verifica del requisito di riduzione delle
emissioni di cui al comma 1 sono effettuati con riferimento a quanto
previsto dall'art. 25, paragrafo 2 e dall'allegato V della direttiva
2018/2011/UE o, in alternativa, secondo le norme ISO 14067:2018 o ISO
14064-1:2018, considerando la media annuale dei contributi apportati
da:
1) l'energia elettrica prelevata dalla rete, alla quale si
attribuisce un fattore emissivo nel ciclo di vita pari al valore
medio annuale dei consumi elettrici su base nazionale dell'anno
precedente;
2) l'energia elettrica prelevata dalla rete con garanzia di
origine rinnovabile ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n.
199 del 2021, il cui fattore emissivo e' considerato nullo;
3) l'energia elettrica rinnovabile con collegamento diretto
all'impianto, il cui fattore emissivo e' considerato nullo.