Art. 3 
 
                  Condizioni tecniche per l'accesso 
                          alle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di  cui  all'art.  4  si  applicano  all'energia
elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per alimentare impianti  di
produzione di  idrogeno  verde,  ossia  l'idrogeno  che  soddisfa  il
requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita
del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di  94  g
CO2e/MJ  ovvero  l'idrogeno  che  comporta  meno  di  3   tCO2eq/tH2.
L'idrogeno di cui al primo  periodo  e'  prodotto  mediante  processo
elettrolitico  a  partire  da  fonti  di  energia   rinnovabile   e/o
dall'energia elettrica di rete. 
  2. Gli impianti di produzione di idrogeno verde di cui al  comma  1
soddisfano i seguenti requisiti: 
    a)  sono  collegati  agli  impianti  di  produzione  di   energia
elettrica da fonti rinnovabili attraverso una  rete  con  obbligo  di
connessione di terzi. In tal caso, l'energia elettrica  fornita  agli
elettrolizzatori e' munita di  garanzie  di  origine  rinnovabile  ai
sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
    b) utilizzano energia elettrica  prodotta  da  impianti  a  fonte
rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore. 
  3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui all'art.  4,  sono
altresi' rispettate le seguenti condizioni: 
    a) l'energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  rispetta  quanto
previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199; 
    b) il calcolo e la verifica  del  requisito  di  riduzione  delle
emissioni di cui al comma 1 sono effettuati con riferimento a  quanto
previsto dall'art. 25, paragrafo 2 e dall'allegato V della  direttiva
2018/2011/UE o, in alternativa, secondo le norme ISO 14067:2018 o ISO
14064-1:2018, considerando la media annuale dei contributi  apportati
da: 
      1) l'energia elettrica prelevata  dalla  rete,  alla  quale  si
attribuisce un fattore emissivo nel ciclo  di  vita  pari  al  valore
medio annuale dei  consumi  elettrici  su  base  nazionale  dell'anno
precedente; 
      2) l'energia elettrica prelevata dalla  rete  con  garanzia  di
origine rinnovabile ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo  n.
199 del 2021, il cui fattore emissivo e' considerato nullo; 
      3) l'energia elettrica  rinnovabile  con  collegamento  diretto
all'impianto, il cui fattore emissivo e' considerato nullo.