Art. 3 Condizioni tecniche per l'accesso alle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano all'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per alimentare impianti di produzione di idrogeno verde, ossia l'idrogeno che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2e/MJ ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO2eq/tH2. L'idrogeno di cui al primo periodo e' prodotto mediante processo elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile e/o dall'energia elettrica di rete. 2. Gli impianti di produzione di idrogeno verde di cui al comma 1 soddisfano i seguenti requisiti: a) sono collegati agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. In tal caso, l'energia elettrica fornita agli elettrolizzatori e' munita di garanzie di origine rinnovabile ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; b) utilizzano energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore. 3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 4, sono altresi' rispettate le seguenti condizioni: a) l'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetta quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; b) il calcolo e la verifica del requisito di riduzione delle emissioni di cui al comma 1 sono effettuati con riferimento a quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 2 e dall'allegato V della direttiva 2018/2011/UE o, in alternativa, secondo le norme ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018, considerando la media annuale dei contributi apportati da: 1) l'energia elettrica prelevata dalla rete, alla quale si attribuisce un fattore emissivo nel ciclo di vita pari al valore medio annuale dei consumi elettrici su base nazionale dell'anno precedente; 2) l'energia elettrica prelevata dalla rete con garanzia di origine rinnovabile ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il cui fattore emissivo e' considerato nullo; 3) l'energia elettrica rinnovabile con collegamento diretto all'impianto, il cui fattore emissivo e' considerato nullo.