Art. 4 
 
                      Agevolazioni e disciplina 
                    delle modalita' di fruizione 
 
  1. Conformemente a  quanto  previsto  all'art.  23,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  36  del  2022,  l'energia  elettrica   rinnovabile
impiegata in impianti di elettrolisi per la  produzione  di  idrogeno
verde che  rispettano  le  condizioni  di  cui  all'art.  3,  non  e'
assoggettata al pagamento della quota variabile degli oneri  generali
afferenti al sistema elettrico di  cui  all'art.  3,  comma  11,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 e' riconosciuta a consuntivo  a
titolo di ristoro degli oneri versati, secondo le modalita'  definite
dal comma 3 e nel rispetto della disciplina in materia  di  aiuti  di
Stato. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente
determina le modalita' di fruizione dell'agevolazione di cui al comma
1, nonche' le modalita' per la  copertura  degli  oneri  generali  di
sistema ai sensi del presente decreto. 
  4. Successivamente all'adozione del provvedimento di cui  al  comma
3,  con  apposito  decreto  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  2,  del
decreto-legge n. 36 del 2022  sono  definite  le  condizioni  per  la
compatibilita' dell'agevolazione di cui al comma 1 con  la  normativa
sugli aiuti di Stato, da notificare alla Commissione europea ai sensi
dell'art.  108,  paragrafo  3,   del   trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea. Con il medesimo decreto di cui al primo  periodo
sono  altresi'  definite   le   modalita'   di   monitoraggio   delle
agevolazioni di cui al comma 1,  al  fine  di  verificarne  l'impatto
sulle tariffe per gli utenti del servizio elettrico.