Art. 4 Agevolazioni e disciplina delle modalita' di fruizione 1. Conformemente a quanto previsto all'art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, l'energia elettrica rinnovabile impiegata in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde che rispettano le condizioni di cui all'art. 3, non e' assoggettata al pagamento della quota variabile degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 e' riconosciuta a consuntivo a titolo di ristoro degli oneri versati, secondo le modalita' definite dal comma 3 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente determina le modalita' di fruizione dell'agevolazione di cui al comma 1, nonche' le modalita' per la copertura degli oneri generali di sistema ai sensi del presente decreto. 4. Successivamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3, con apposito decreto ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022 sono definite le condizioni per la compatibilita' dell'agevolazione di cui al comma 1 con la normativa sugli aiuti di Stato, da notificare alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono altresi' definite le modalita' di monitoraggio delle agevolazioni di cui al comma 1, al fine di verificarne l'impatto sulle tariffe per gli utenti del servizio elettrico.