Art. 4
Agevolazioni e disciplina
delle modalita' di fruizione
1. Conformemente a quanto previsto all'art. 23, comma 2, del
decreto-legge n. 36 del 2022, l'energia elettrica rinnovabile
impiegata in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno
verde che rispettano le condizioni di cui all'art. 3, non e'
assoggettata al pagamento della quota variabile degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 e' riconosciuta a consuntivo a
titolo di ristoro degli oneri versati, secondo le modalita' definite
dal comma 3 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di
Stato.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente
determina le modalita' di fruizione dell'agevolazione di cui al comma
1, nonche' le modalita' per la copertura degli oneri generali di
sistema ai sensi del presente decreto.
4. Successivamente all'adozione del provvedimento di cui al comma
3, con apposito decreto ai sensi dell'art. 23, comma 2, del
decreto-legge n. 36 del 2022 sono definite le condizioni per la
compatibilita' dell'agevolazione di cui al comma 1 con la normativa
sugli aiuti di Stato, da notificare alla Commissione europea ai sensi
dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo
sono altresi' definite le modalita' di monitoraggio delle
agevolazioni di cui al comma 1, al fine di verificarne l'impatto
sulle tariffe per gli utenti del servizio elettrico.