IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 748 della legge 30  dicembre
2021, n. 234, secondo il  quale  «Al  fine  di  ottimizzare  le  cure
rivolte ai pazienti affetti da  malattie  rare  della  retina,  nello
stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un  Fondo
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con una dotazione di 500.000 euro
annui. Con decreto del Ministero della salute  sono  disciplinate  le
modalita' di attuazione del presente comma»; 
  Considerato che le suddette risorse risultano iscritte sul capitolo
di bilancio 4004, denominato «Fondo per la creazione di una  rete  di
governo clinico  avanzato  per  le  distrofie  retiniche  ereditarie»
nell'ambito  della  Missione  «Tutela  della  salute»   -   programma
«Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza  sanitaria
al personale navigante e aeronavigante» - centro  di  responsabilita'
«Direzione   generale   della   prevenzione   sanitaria»   -   azione
«Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela  della
salute» dello stato di previsione del Ministero della salute; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  ripartizione  delle  risorse
previste dal summenzionato art. 1, comma 748 della legge n.  234  del
2021, tra le regioni beneficiarie sulla base della quota  di  accesso
definita con il riparto del fabbisogno sanitario  nazionale  standard
per  l'anno  2021,  oggetto  di  intesa  sancita   dalla   Conferenza
Stato-regioni in data 4 agosto 2021 (rep. atti n. 152/CSR) ed esitata
nella deliberazione CIPESS n. 70/2021 del 3 novembre 2021; 
  Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Vista la decisione di esecuzione della  Commissione  del  10  marzo
2014 (2014/287/UE) che stabilisce  criteri  per  l'istituzione  e  la
valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per
agevolare lo  scambio  di  informazioni  e  competenze  in  relazione
all'istituzione e alla valutazione di tali reti; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione  del  26  luglio
2019 (2019/1269/UE) che modifica la suddetta decisione di  esecuzione
2014/287/UE della Commissione; 
  Vista  la  decisione  del  Comitato  degli   Stati   membri   della
Commissione del 26 novembre 2021 recante l'approvazione delle domande
di adesione alle reti di riferimento europee esistenti; 
  Vista la legge 10 novembre 2021, n. 175, recante «Disposizioni  per
la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca  e  della
produzione dei farmaci orfani»; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del
27 luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2021, n.
234,  al   fine   di   incentivare   l'organizzazione   di   percorsi
assistenziali di diagnosi e cura delle persone  affette  da  malattie
rare  della  retina,  con  particolare  attenzione   alle   distrofie
retiniche ereditarie, si provvede a ripartire  la  somma  di  500.000
euro, per ciascuno degli anni 2022  e  2023,  tra  tutte  le  regioni
beneficiarie ad esclusione delle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 109,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, secondo la tabella di seguito riportata: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. L'investimento, finalizzato alla ottimizzazione delle cure delle
malattie rare della retina e alla realizzazione di  una  cooperazione
in rete dei centri di cura e' indirizzato ai  centri  di  riferimento
all'interno della rete nazionale per le malattie rare che si occupano
specificatamente delle distrofie retiniche ereditarie  in  questione,
privilegiando le attivita'  svolte  sotto  la  guida  dei  centri  di
eccellenza che gia' operano nell'ambito della rete europea «ERN-EYE». 
  3. Le risorse cui al comma  1  sono  erogate  dal  Ministero  della
salute alle regioni beneficiarie entro trenta giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.