Art. 3 Compiti dei centri di riferimento delle distrofie retiniche ereditarie 1. I centri di riferimento delle distrofie retiniche ereditarie, individuati dalle regioni: a) attuano i contenuti del modello di diagnosi e presa in carico di cui all'art. 2, comma 1, in base a quanto deliberato secondo l'art. 4; b) assicurano la diffusione del modello di diagnosi e presa in carico di cui all'art. 2, comma 1; c) garantiscono il consolidamento della raccolta dei dati sulle distrofie retiniche ereditarie attraverso il registro regionale malattie rare, in collegamento con il registro nazionale malattie rare istituito presso l'Istituto superiore di sanita'.