Art. 3 
 
                  Compiti dei centri di riferimento 
                delle distrofie retiniche ereditarie 
 
  1. I centri di riferimento delle  distrofie  retiniche  ereditarie,
individuati dalle regioni: 
    a) attuano i contenuti del modello di diagnosi e presa in  carico
di cui all'art. 2, comma 1,  in  base  a  quanto  deliberato  secondo
l'art. 4; 
    b) assicurano la diffusione del modello di diagnosi  e  presa  in
carico di cui all'art. 2, comma 1; 
    c) garantiscono il consolidamento della raccolta dei  dati  sulle
distrofie  retiniche  ereditarie  attraverso  il  registro  regionale
malattie rare, in collegamento con  il  registro  nazionale  malattie
rare istituito presso l'Istituto superiore di sanita'.