Art. 4 Sostegno delle regioni alla promozione della rete nazionale delle malattie rare e monitoraggio 1. Le regioni adottano, con proprio atto deliberativo, il modello di diagnosi e di presa in carico condiviso, adattandolo alla propria realta' regionale e curandone l'implementazione attraverso il proprio centro di coordinamento per le malattie rare. Tali centri di coordinamento per le malattie rare, in particolare: a) sostengono le attivita' sopra descritte e svolte rispettivamente dai centri di eccellenza e dai centri di riferimento; b) pubblicano il modello nei propri portali regionali e lo diffondono presso tutte le strutture del Servizio sanitario regionale, nonche' informano le associazioni di pazienti affetti da malattie rare attive sul territorio; c) rendicontano l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, trasmettendo al Ministero della salute un'apposita relazione di rendicontazione delle attivita' realizzate al fine di implementare il modello di diagnosi e di presa in carico di cui all'art. 2, comma 1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2022 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2489