IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice
della protezione  civile»  cosi'  come  modificato  e  integrato  dal
decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4; 
  Visto l'art. 7, comma 1,  del  richiamato  decreto  legislativo  n.
1/2018, con cui, al fine dello svolgimento  delle  attivita'  di  cui
all'art. 2 del medesimo codice, gli eventi emergenziali di protezione
civile si distinguono in  tre  tipologie  definendo  di  tipo  b)  le
emergenze connesse  con  eventi  calamitosi  di  origine  naturale  o
derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura  o  estensione
comportano l'intervento coordinato di piu' enti o  amministrazioni  e
debbono essere  fronteggiati  con  mezzi  e  poteri  straordinari  da
impiegare  durante  limitati  e   predefiniti   periodi   di   tempo,
disciplinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa; 
  Visto l'art. 45 del citato codice di protezione civile con  cui  e'
istituito il «Fondo regionale di  protezione  civile»,  iscritto  nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri la  cui
finalita' e' contribuire al potenziamento del sistema  di  protezione
civile  delle  regioni  e  degli  enti  locali,  e  concorrere   agli
interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti  conseguenti  alle
emergenze di cui all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),  del  medesimo
codice; 
  Considerato che il comma 2 del citato art. 45 rinvia ad un apposito
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  emanarsi
d'intesa con la Conferenza unificata, la disciplina  dei  criteri  di
riparto e delle modalita' di trasferimento delle risorse da destinare
a ciascuna regione, nonche' le relative attivita' di monitoraggio; 
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare  il  ripristino   della
capacita' di risposta alle  emergenze  delle  regioni,  tenuto  conto
dell'intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi  delle  componenti  e
strutture operative, ivi comprese le colonne mobili; 
  Considerata la necessita' di  concorrere  agli  interventi  di  cui
all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),  formalmente  dichiarati  dalle
regioni; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita'  di  dare  attuazione  al  sopra
citato art. 45 del decreto legislativo n. 1/2018; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella  seduta  del  6
luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Criteri di riparto 
 
  1. Le risorse relative al Fondo regionale per la protezione civile,
annualmente iscritte  nel  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, sono ripartite tra le regioni sulla base  dei
seguenti criteri: 
    30% ripartito in ugual misura per ciascuna  regione  quale  quota
fissa; 
    15%  ripartito  proporzionalmente  alla   popolazione   residente
desunta dai dati Istat dell'anno precedente; 
    15%  ripartito  proporzionalmente  alla  superficie  territoriale
desunta dai dati Istat dell'anno precedente; 
    25% ripartito in funzione della estensione delle aree  R4  e  R3,
rischio molto elevato ed elevato o  equivalenti  individuate  per  il
rischio frana nei piani di assetto idrogeologico di cui  all'art.  67
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive  modifiche
ed integrazioni e, per il rischio alluvione, nei  piani  di  gestione
del rischio alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010,
n. 49 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  determinate  dalle
regioni con modalita' omogenee; 
    15% ripartito in funzione della popolazione residente  in  comuni
classificati in zona sismica 1 e 2. 
  2. Sulla base  dei  criteri  di  cui  al  comma  1,  la  Conferenza
unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile il  Piano
generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta  giorni
dalla pubblicazione del presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, ed entro il 31 gennaio per  le  annualita'
successive. 
  3. Con successivo decreto annuale il Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, adotta il piano  generale  di  riparto  e  dispone
l'assegnazione  delle  relative  risorse  sulla  base  delle  risorse
disponibili per l'annualita' di riferimento a legislazione vigente.