IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile» cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4; Visto l'art. 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, con cui, al fine dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 del medesimo codice, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie definendo di tipo b) le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa; Visto l'art. 45 del citato codice di protezione civile con cui e' istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui finalita' e' contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del medesimo codice; Considerato che il comma 2 del citato art. 45 rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi d'intesa con la Conferenza unificata, la disciplina dei criteri di riparto e delle modalita' di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione, nonche' le relative attivita' di monitoraggio; Considerata la necessita' di assicurare il ripristino della capacita' di risposta alle emergenze delle regioni, tenuto conto dell'intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative, ivi comprese le colonne mobili; Considerata la necessita' di concorrere agli interventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), formalmente dichiarati dalle regioni; Ravvisata, pertanto, la necessita' di dare attuazione al sopra citato art. 45 del decreto legislativo n. 1/2018; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 6 luglio 2022; Decreta: Art. 1 Criteri di riparto 1. Le risorse relative al Fondo regionale per la protezione civile, annualmente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono ripartite tra le regioni sulla base dei seguenti criteri: 30% ripartito in ugual misura per ciascuna regione quale quota fissa; 15% ripartito proporzionalmente alla popolazione residente desunta dai dati Istat dell'anno precedente; 15% ripartito proporzionalmente alla superficie territoriale desunta dai dati Istat dell'anno precedente; 25% ripartito in funzione della estensione delle aree R4 e R3, rischio molto elevato ed elevato o equivalenti individuate per il rischio frana nei piani di assetto idrogeologico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e, per il rischio alluvione, nei piani di gestione del rischio alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, determinate dalle regioni con modalita' omogenee; 15% ripartito in funzione della popolazione residente in comuni classificati in zona sismica 1 e 2. 2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, la Conferenza unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entro il 31 gennaio per le annualita' successive. 3. Con successivo decreto annuale il Capo del Dipartimento della protezione civile, adotta il piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse sulla base delle risorse disponibili per l'annualita' di riferimento a legislazione vigente.